This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22017D2025
Decision of the EEA Joint Committee No 75/2016 of 29 April 2016 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2017/2025]
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2025]
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2025]
GU L 300 del 16.11.2017, pp. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 75/2016
del 29 aprile 2016
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2025]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32015 R 1910: Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015 (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 2).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32015 R 1910: Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione, del 21 ottobre 2015 (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 2).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) 2015/1910 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 280 del 24.10.2015, pag. 2.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.