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Document 22017D1300

Decisione del comitato misto SEE n. 17/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]

GU L 189 del 20.7.2017, pp. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1300/oj

20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (3).

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nnp [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnq.

32015 R 1757: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12).

12nnr.

32015 R 1758: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15).

12nns.

32015 R 1759: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1757, (UE) 2015/1758 e (UE) 2015/1759 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12.

(2)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15.

(3)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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