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Document 22017D1300
Decision of the EEA Joint Committee No 17/2016 of 5 February 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2017/1300]
Decisione del comitato misto SEE n. 17/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]
Decisione del comitato misto SEE n. 17/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]
GU L 189 del 20.7.2017, pp. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
20.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 17/2016
del 5 febbraio 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (3). |
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(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12nnp [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
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«12nnq. |
32015 R 1757: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12). |
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12nnr. |
32015 R 1758: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15). |
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12nns. |
32015 R 1759: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1757, (UE) 2015/1758 e (UE) 2015/1759 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12.
(2) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15.
(3) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.