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Document 22017D0281

Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (2017/281)

GU L 46 del 23.2.2017, pp. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/281/oj

23.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 46/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 204/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (2017/281)

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d’intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (6).

(7)

Nelle loro conclusioni (7) del 14 ottobre 2014 sull’inclusione, nell’accordo SEE, dei regolamenti dell’UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell’UE), i ministri dell’economia e della finanza dell’UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell’UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L’azione dell’una o dell’altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA.

(8)

Il regolamento (UE) n. 236/2012 specifica i casi in cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ai fini dell’accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall’Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell’allegato IX dell’accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell’AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall’AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un’unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l’accordo di cui alle suddette conclusioni del 14 ottobre 2014.

(9)

L’allegato IX dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29e [regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«29f.

32012 R 0236: Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l’Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

c)

all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono aggiunte dopo la sigla “Aesfem”;

d)

all’articolo 28:

i)

al paragrafo 1, primo comma, le parole “, o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “Aesfem”;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, ai paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 e al paragrafo 7, lettera b), le parole “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “Aesfem”;

iii)

al paragrafo 3, le parole “senza emettere il parere” sono sostituite dalle parole “senza che l’Aesfem emetta il parere”;

iv)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 1, l’Aesfem consulta il CERS e, ove opportuno, le altre autorità competenti. L’Aesfem trasmette le osservazioni ricevute all’Autorità di vigilanza EFTA.”;

v)

al paragrafo 7, anziché “una decisione” leggasi “ciascuna delle sue decisioni”;

vi)

al paragrafo 7, le parole “. L’Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l’avviso di ogni sua decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. Sul sito Internet dell’Aesfem è inserito un riferimento alla pubblicazione dell’avviso da parte dell’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “paragrafo 1”;

vii)

al paragrafo 9, le parole “o, per quanto riguarda le misure adottate dall’Autorità di vigilanza EFTA, quando l’avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo le parole “sito Internet dell’Aesfem”;

e)

all’articolo 31, dopo la parola “competenti” sono inserite le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA”;

f)

all’articolo 32, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “l’Aesfem”;

g)

all’articolo 36, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “e l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “Aesfem”;

h)

all’articolo 37, paragrafo 3, le parole “o all’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono aggiunte dopo le parole “necessarie per permettere all’Aesfem”;

i)

all’articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

il paragrafo 1 non si applica;

ii)

al paragrafo 2, anziché “del 25 marzo 2012” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 204/2016 del 30 settembre 2016”.

29fa.

32012 R 0826: Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

29fb.

32012 R 0827: Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d’intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

29fc.

32012 R 0918: Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1), modificato da:

32015 R 0097: Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

29fd.

32012 R 0919: Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 236/2012, dei regolamenti delegati (UE) n. 826/2012, (UE) n. 918/2012, (UE) n. 919/2012 e (UE) 2015/97 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 201/2016 del 30 settembre 2016 (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)   GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)   GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1.

(3)   GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11.

(4)   GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1.

(5)   GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16.

(6)   GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22.

(7)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell’economia e della finanza dell’UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.


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