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Document 22017D0275

Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/275]

GU L 46 del 23.2.2017, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/275/oj

23.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 46/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 198/2016

del 30 settembre 2016

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/275]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1).

(2)

L’allegato IX dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C 326/07 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«31f.

32010 R 1092: Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA partecipano ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i termini “Stato/i membro/i”, “autorità competenti” e “autorità di vigilanza” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Questo non si applica all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

c)

all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

“c)

i governatori delle banche centrali nazionali o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle finanze;

d)

un membro del Collegio dell’Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.

I membri del consiglio generale senza diritto di voto di cui alle lettere c) e d) non partecipano ai lavori del consiglio generale nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’UE.”;

d)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

“i)

un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze. Questi rappresentanti non partecipano ai lavori del comitato tecnico consultivo nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell’UE.”;

e)

all’articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“L’Autorità di vigilanza EFTA, le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza nazionali e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità con l’accordo SEE.”;

f)

all’articolo 16, paragrafo 3, le parole “e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “alla Commissione” e le parole “e all’Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo le parole “alle AEV”;

g)

all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 18, paragrafo 1, le parole “e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “al Consiglio”;

h)

l’articolo 17, paragrafo 3, non si applica alle decisioni relative a raccomandazioni indirizzate a uno o più Stati EFTA;

i)

all’articolo 18, paragrafo 4, le parole “, l’Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “le AEV”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2016, o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. 198/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell’accordo SEE

Le parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell’UE. Nell’ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l’UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. 199/2016, n. 200/2016 e n. 201/2016.


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