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Document 22017D0275
Decision of the EEA Joint Committee No 198/2016 of 30 September 2016 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement [2017/275]
Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/275]
Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/275]
GU L 46 del 23.2.2017, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 198/2016
del 30 settembre 2016
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2017/275]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1). |
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(2) |
L’allegato IX dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C 326/07 della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è inserito quanto segue:
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«31f. |
32010 R 1092: Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2016, o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. 198/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell’accordo SEE
Le parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell’UE. Nell’ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l’UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. 199/2016, n. 200/2016 e n. 201/2016.