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Document 22017A0727(01)
Framework Agreement between the European Union and Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244(1999) and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. ) on the general principles for the participation of Kosovo in Union programmes
Accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione
Accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione
GU L 195 del 27.7.2017, pp. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1388/oj
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27.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/3 |
ACCORDO QUADRO
tra l'Unione europea e il Kosovo (*1) sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,
da una parte, e
il KOSOVO (*1),
dall'altra,
in seguito denominati «parti contraenti»,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Unione è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzare la stabilità della regione, ha dichiarato la disponibilità dell'Unione ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile e ha confermato che l'Unione intende contribuire allo sviluppo economico e politico attraverso una chiara prospettiva europea, in linea con la prospettiva europea della regione. |
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(2) |
Il 7 dicembre 2009 il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione europea del 14 ottobre 2009 intitolata «Realizzare la prospettiva europea del Kosovo» e ha invitato quest'ultima a prendere le misure necessarie per sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione. Esso ha attribuito importanza alle misure relative al commercio e ai visti e ha incoraggiato la Commissione europea a consentire al Kosovo di partecipare ai programmi dell'Unione, integrando il Kosovo nel sistema di sorveglianza economica e di bilancio, attivando la seconda componente dello strumento di assistenza preadesione e consolidando il dialogo nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. |
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(3) |
Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione europea che consenta la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione. La Commissione europea ha presentato tale proposta nel marzo 2011. |
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(4) |
Il 5 dicembre 2011 il Consiglio ha confermato il proprio impegno a trovare un accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, ferme restando le posizioni degli Stati membri sullo status. |
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(5) |
Il 22 ottobre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati a nome dell'Unione su un accordo quadro con il Kosovo riguardo alla sua partecipazione ai programmi dell'Unione. |
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(6) |
Il Kosovo ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione. |
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(7) |
L'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento ad azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. |
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(8) |
Le modalità e le condizioni specifiche, compreso il relativo contributo finanziario, della partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità del Kosovo. |
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(9) |
La firma e la conclusione del presente accordo non pregiudicano la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il Kosovo è ammesso a partecipare ai seguenti programmi dell'Unione:
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a) |
a quegli attuali programmi dell'Unione elencati nell'allegato, e ai programmi che vi succederanno, che saranno aperti alla partecipazione del Kosovo, una volta entrato in vigore il presente accordo; |
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b) |
ai programmi dell'Unione che saranno istituiti o prorogati dopo la firma del presente accordo che contengono una clausola di apertura relativa alla partecipazione del Kosovo. |
Il Kosovo può partecipare ai programmi dell'Unione conformemente ai suoi impegni di adottare e applicare norme nei settori pertinenti al programma in questione e con i progressi compiuti a tale riguardo.
Articolo 2
Il Kosovo fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti del Kosovo possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il Kosovo, ai comitati di gestione responsabili del controllo dei programmi dell'Unione ai quali il Kosovo contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Kosovo si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.
Articolo 5
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare, saranno stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità del Kosovo. Gli accordi di questo tipo sono considerati parte integrante del presente accordo.
Qualora il Kosovo chieda l'assistenza preadesione dell'Unione sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (1) o a norma di qualsiasi regolamento analogo che possa essere adottato in futuro e che preveda l'assistenza esterna dell'Unione al Kosovo, le condizioni che disciplinano l'impiego dell'assistenza dell'Unione da parte del Kosovo sono stabilite nel quadro di una convenzione di finanziamento.
Articolo 6
Ogni accordo di cui all'articolo 5, primo comma, stabilisce che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il controllo finanziario o le verifiche contabili devono essere effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.
Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che permettano di conferire alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.
Articolo 7
Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato.
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto.
Articolo 8
Le parti contraenti possono rivedere il presente accordo per la prima volta entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore e, successivamente, ogni tre anni, in base all'esperienza acquisita attraverso la partecipazione del Kosovo a uno o più programmi dell'Unione.
Articolo 9
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Kosovo.
Articolo 10
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 11
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvacátého pátého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twenty fifth day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le vingt cinq novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit piektajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta‘ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte november år tjugohundrasexton.
Në Bruksel, më njëzet e pesë nëntor të vitit dy mijë e gjashtëmbëdhjetë.
U Briselu, dvadeset petog novembra godine dve hiljade šesnaeste.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Për Bashkimin Evropian
Za Evropsku uniju
За Косово
Por Kosovo
Za Kosovo
For Kosovo
Für den Kosovo
Kosovo nimel
Για το Κοσσυφοπέδιο
For Kosovo
Pour le Kosovo
Za Kosovo
Per il Kosovo
Kosovas vārdā –
Kosovo vardu
Koszovó részéről
Għall-Kosovo
Voor Kosovo
W imieniu Kosowa
Pelo Kosovo
Pentru Kosovo
Za Kosovo
Za Kosovo
Kosovon puolesta
För Kosovo
Për Kosovën
Za Kosovo
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU UE L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ATTUALI PROGRAMMI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
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Fiscalis 2020 (1) |
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Dogana 2020 (2) |
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Hercule III (3) |
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Giustizia (4) |
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Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (5) |
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Europa per i cittadini (6) |
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Meccanismo di protezione civile (7) |
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Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA2) (8) |
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COSME (9) |
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Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) (10) |
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Erasmus+ (11) |
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Europa creativa (12) |
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Orizzonte 2020 (13) |
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Programma «Salute per la crescita» (14) |
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Programma per la tutela dei consumatori (15) |
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LIFE (16) |
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Copernicus (17) |
(1) Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 25).
(2) Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
(3) Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU UE L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(4) Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU UE L 354 del 28.12.2013, pag. 73).
(5) Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU UE L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
(6) Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU UE L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
(7) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(8) Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU UE L 318 del 4.12.2015, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
(10) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 238).
(11) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(12) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 221).
(13) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(14) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU UE L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU UE L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
(16) Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
(17) Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU UE L 122, del 24.4.2014, pag. 44).