Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D2194

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2194]

GU L 341 del 15.12.2016, pp. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2194/oj

15.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2194]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 37ag (decisione 2008/284/CE della Commissione) e 37dh (Decisione 2011/274/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1301: Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13

2.

Dopo il punto 37 dm (Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione) è inserito il seguente testo:

«37dn.

32014 R 1301: Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

dopo la sezione 7.4.2.11.1. dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

7.4.2.12.

Particolarità della rete norvegese

7.4.2.12.1.

Valutazione della tensione utile media (6.2.4.1.)

Caso P

In alternativa alla valutazione della tensione utile media conformemente alla norma 50388:2012, punto 15.4, è consentito verificare l'efficienza dell'alimentazione anche mediante:

un confronto con un riferimento in cui la soluzione di alimentazione sia stata utilizzata su percorrenze di un treno simili o più impegnative. Il riferimento deve presentare una maggiore o uguale:

distanza dalla barra di distribuzione a tensione controllata (stazione di conversione di frequenza);

impedenza del sistema della catenaria;

una stima approssimativa di Uutile media per casi semplici che risulti in un aumento della capacità aggiuntiva per futura domanda di traffico.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1301/2014, rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Top