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Document 22016D0756

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/756]

GU L 129 del 19.5.2016, p. 87–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/756/oj

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2015

del 20 marzo 2015

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/756]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e sull'abrogazione della decisione n. 2119/98/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 1082: Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

Ai sensi della decisione n. 1082/2013, il Liechtenstein deve sostenere tutti i costi derivanti dal suo coinvolgimento nelle attività. Quando il Liechtenstein parteciperà al terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), come stabilito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, si applicheranno le consuete disposizioni in materia di rimborso delle spese.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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