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Document 22016D0756
Decision of the EEA Joint Committee No 73/2015 of 20 March 2015 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms [2016/756]
Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/756]
Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/756]
GU L 129 del 19.5.2016, p. 87–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/87 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 73/2015
del 20 marzo 2015
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/756]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e sull'abrogazione della decisione n. 2119/98/CE (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32013 D 1082: Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1). Ai sensi della decisione n. 1082/2013, il Liechtenstein deve sostenere tutti i costi derivanti dal suo coinvolgimento nelle attività. Quando il Liechtenstein parteciperà al terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), come stabilito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, si applicheranno le consuete disposizioni in materia di rimborso delle spese.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.