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Document 22015D2158

Decisione del Comitato misto SEE n. 291/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2158]

GU L 311 del 26.11.2015, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2158/oj

26.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 291/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2158]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione 1216/2011 della Commissione (3), che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66wn [regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0390: Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 66xe (decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«66xf.

32013 R 0390: Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

a)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

“Quando il comitato permanente degli Stati EFTA decide di designare un organo di valutazione delle prestazioni per assistere l’Autorità di vigilanza EFTA nell’attuazione del sistema di prestazioni, tale designazione vale per un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento. Qualora la Commissione abbia designato un organo di valutazione delle prestazioni, il comitato permanente degli Stati EFTA cerca di designare lo stesso organismo a condizioni analoghe per lo svolgimento degli stessi compiti in relazione agli Stati EFTA.”;

b)

all’articolo 14, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Quando riguarda piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell’UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall’Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell’UE. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche durante tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

c)

all’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Quando riguarda piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell’UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall’Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell’UE. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche durante tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

d)

all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Se un blocco funzionale di spazio aereo interessa lo spazio aereo di uno o più Stati membri dell’UE e di uno o più Stati EFTA, i compiti e i poteri di cui al presente punto possono essere svolti ed esercitati dall’Autorità di vigilanza EFTA in relazione agli Stati EFTA e dalla Commissione in relazione agli Stati membri dell’UE. In questo ambito la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche.”;

e)

all’articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Quando il piano di prestazione della rete riguarda sia il gestore della rete designato dalla Commissione che il gestore della rete designato dal comitato permanente degli Stati EFTA, la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche.”;

f)

all’articolo 18, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se i piani e gli obiettivi di prestazione si riferiscono a uno o più Stati membri dell’UE e a uno o più Stati EFTA, la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di riferire congiuntamente sul conseguimento degli obiettivi prestazionali al comitato per il cielo unico.”;

g)

all’articolo 18, paragrafi 3 e 4, il termine “Commissione” è sostituito, per quanto riguarda gli Stati EFTA, da “Autorità di vigilanza EFTA”.»

3.

Il testo del punto 66xa [regolamento (CE) n. 691/2010 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014 del 27 giugno 2014 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 25.11.2011, pag. 3.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  GU L 342 del 27.11.2014, pag. 42.


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