This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014D0166
Decision of the EEA Joint Committee No 166/2014 of 25 September 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2015/1234]
Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]
Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]
GU L 202 del 30.7.2015, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 166/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali (1). |
|
(2) |
La decisione di esecuzione 2013/652/UE abroga la decisione 2007/407/CE della Commissione (2), del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
dopo il punto 8b (Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è inserito il seguente punto:
|
|
2. |
Il testo del punto 48 (Decisione 2007/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è soppresso. |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2013/652/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26.
(2) GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.