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Document 22014D0166

Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]

GU L 202 del 30.7.2015, pp. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/1234/oj

30.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 166/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1234]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali (1).

(2)

La decisione di esecuzione 2013/652/UE abroga la decisione 2007/407/CE della Commissione (2), del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 8b (Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è inserito il seguente punto:

«8c.

32013 D 0652: Decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26).»

2.

Il testo del punto 48 (Decisione 2007/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/652/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26.

(2)   GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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