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Document 22014D0064
Decision of the EEA Joint Committee No 64/2014 of 16 May 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 310 del 30.10.2014, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
30.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 64/2014
del 16 maggio 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione, del 29 agosto 2013, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32013 D 0445: Decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione, del 29 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 48).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione 2013/445/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (2) nell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 233 del 31.8.2013, pag. 48.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.