This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014D0037
Decision of the EEA Joint Committee No 37/2014 of 8 April 2014 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2014, dell’ 8 aprile 2014 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2014, dell’ 8 aprile 2014 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 256 del 28.8.2014, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
28.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 37/2014
dell’8 aprile 2014
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 195/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 45zu [Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] e 45zx [Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32013 R 0195: Regolamento (UE) n. 195/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013 (GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 195/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.