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Document 22014D0002

Decisione del Comitato misto SEE, n. 2/2014 del 14 febbraio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 211 del 17.7.2014, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/2/oj

17.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2014

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1).

(2)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (4).

(5)

È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 94 (regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:

«95.

32013 R 0374: Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

96.

32013 R 0445: Regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21).

97.

32013 R 0774: Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali(GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30).

98.

32013 R 0775: Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32).

99.

32013 R 0787: Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 374/2013, (UE) n. 445/2013, (UE) n. 774/2013, (UE) n. 775/2013 e (UE) n. 787/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

(2)   GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21.

(3)   GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30.

(4)   GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32.

(5)   GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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