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Document 22014D0002
Decision of the EEA Joint Committee No 2/2014 of 14 February 2014 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE, n. 2/2014 del 14 febbraio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE, n. 2/2014 del 14 febbraio 2014 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 211 del 17.7.2014, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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17.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 2/2014
del 14 febbraio 2014
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1). |
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(2) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (2). |
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(3) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3). |
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(4) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (4). |
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(5) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (5). |
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(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, dopo il punto 94 (regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione), sono aggiunti i seguenti punti:
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«95. |
32013 R 0374: Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13. |
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96. |
32013 R 0445: Regolamento di esecuzione (UE) n. 445/2013 della Commissione, del 14 maggio 2013, relativo all'autorizzazione dell'analogo idrossilato di seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21). |
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97. |
32013 R 0774: Regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus kefiri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali(GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30). |
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98. |
32013 R 0775: Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per pollastre destinate alla produzione di uova e specie avicole minori diverse da quelle utilizzate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32). |
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99. |
32013 R 0787: Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 374/2013, (UE) n. 445/2013, (UE) n. 774/2013, (UE) n. 775/2013 e (UE) n. 787/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.
(2) GU L 130 del 15.5.2013, pag. 21.
(3) GU L 217 del 13.8.2013, pag. 30.
(4) GU L 217 del 13.8.2013, pag. 32.
(5) GU L 220 del 17.8.2013, pag. 15.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.