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Document 22013D0217
Decision of the EEA Joint Committee No 217/2013 of 13 December 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2013, del 13 dicembre 2013 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 154 del 22.5.2014, pp. 8–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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22.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 217/2013
del 13 dicembre 2013
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013 della Commissione, del 25 marzo 2013, relativo alla sospensione delle autorizzazioni del preparato di Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) rilasciate con i regolamenti (CE) n. 256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005, (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 166/2008 e (CE) n. 378/2009 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la supplementazione massima con lievito al selenio (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 642/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, relativo all'autorizzazione della niacina e della niacinamide come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, concernente l'autorizzazione della sostanza «blu patentato V» come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 358/2005 (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 della Commissione, del 26 luglio 2013, concernente l'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, cani e gatti (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (7). |
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(8) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
Al punto 1zzg [Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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2. |
Al punto 1zzq (Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione) è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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3. |
Ai punti 1zzze [Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione], 1zzzt [Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione] e 1zzzzzl [Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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4. |
Dopo il punto 86 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 288/2013, (UE) n. 427/2013, (UE) n. 544/2013, (UE) n. 642/2013, (UE) n. 643/2013, (UE) n. 651/2013 e (UE) n. 725/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 86 del 26.3.2013, pag. 15.
(2) GU L 127 del 9.5.2013, pag. 20.
(3) GU L 163 del 15.6.2013, pag. 13.
(4) GU L 186 del 5.7.2013, pag. 4.
(5) GU L 186 del 5.7.2013, pag. 7.
(6) GU L 189 del 10.7.2013, pag. 1.
(7) GU L 202 del 27.7.2013, pag. 17.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.