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Document 22013D0180

Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 92 del 27.3.2014, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/180(2)/oj

27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 180/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/766/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (2).

(3)

La decisione di esecuzione 2012/767/UE abroga la decisione 2006/393/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0766: Decisione di esecuzione 2012/766/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012 (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 53).»;

2)

il testo del punto 35 (decisione 2006/393/CE della Commissione) della parte 3.2 è sostituito da quanto segue:

« 32012 D 0767: Decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 54).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2012/766/UE e 2012/767/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)   GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 53.

(2)   GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 54.

(3)   GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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