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Document 22013D0180
Decision of the EEA Joint Committee No 180/2013 of 8 November 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 92 del 27.3.2014, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 180/2013
dell’8 novembre 2013
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/766/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (2). |
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(3) |
La decisione di esecuzione 2012/767/UE abroga la decisione 2006/393/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
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(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
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1) |
al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
il testo del punto 35 (decisione 2006/393/CE della Commissione) della parte 3.2 è sostituito da quanto segue: « 32012 D 0767: Decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l’afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 54). Questo atto non si applica all’Islanda.» |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione 2012/766/UE e 2012/767/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1)
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 53.
(2) GU L 337 dell’11.12.2012, pag. 54.
(3) GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.