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Document 22013D0154

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2013, dell’ 8 ottobre 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 58 del 27.2.2014, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/154/oj

27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2013

dell’8 ottobre 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l’inserimento della Thailandia nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l’Unione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 134 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 e al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1012: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1)».

2.

Al punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1012: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1)».

3.

Dopo il punto 18 [direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è inserito il seguente punto:

«19.

32013 R 0101: Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 1)».

Articolo 2

Al punto 31k [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione)] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1012: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1)».

Articolo 3

Al punto 54zzzk [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1012: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1)».

Articolo 4

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 e del regolamento (UE) n. 101/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 9 ottobre 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)   GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.

(2)   GU L 34 del 5.2.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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