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Document 22013D0154
Decision of the EEA Joint Committee No 154/2013 of 8 October 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2013, dell’ 8 ottobre 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2013, dell’ 8 ottobre 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 58 del 27.2.2014, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 154/2013
dell’8 ottobre 2013
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l’inserimento della Thailandia nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l’Unione (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 134 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 e al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Dopo il punto 18 [direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è inserito il seguente punto:
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Articolo 2
Al punto 31k [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione)] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32012 R 1012: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1)». |
Articolo 3
Al punto 54zzzk [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32012 R 1012: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012 (GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1)». |
Articolo 4
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 e del regolamento (UE) n. 101/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il 9 ottobre 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.
(2) GU L 34 del 5.2.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.