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Document 22013D0013
Decision of the EEA Joint Committee No 13/2013 of 1 February 2013 amending Annex IV (Energy) and Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
GU L 144 del 30.5.2013, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 13/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (1). |
(2) |
La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
«32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9) (3).
Articolo 2
Il testo del punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:
«32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
Il Liechtenstein è esentato dagli obblighi previsti nella presente direttiva, fatta eccezione per l’obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale per il consumatore finale industriale della fascia IC per l’elettricità e per il consumatore finale industriale della fascia I3 per il gas. I dati semestrali relativi a tre livelli di prezzo (prezzi al netto di tutte le tasse e oneri; prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili; prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA) sono comunicati entro due mesi dalla scadenza del periodo di riferimento usando i questionari forniti a tal fine da Eurostat.»
Articolo 3
I testi della direttiva 2008/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.
(2) GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.
(3) Elencata a titolo puramente informativo: per l’applicazione cfr. l’allegato XXI sulle statistiche.»
(4) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.