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Document 22013D0013

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

GU L 144 del 30.5.2013, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/13(2)/oj

30.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2013

del 1o febbraio 2013

che modifica l’allegato IV (Energia) e l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (1).

(2)

La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IV e XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9) (3).

Articolo 2

Il testo del punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Il Liechtenstein è esentato dagli obblighi previsti nella presente direttiva, fatta eccezione per l’obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale per il consumatore finale industriale della fascia IC per l’elettricità e per il consumatore finale industriale della fascia I3 per il gas. I dati semestrali relativi a tre livelli di prezzo (prezzi al netto di tutte le tasse e oneri; prezzi al netto dell’IVA e di altre imposte recuperabili; prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA) sono comunicati entro due mesi dalla scadenza del periodo di riferimento usando i questionari forniti a tal fine da Eurostat.»

Articolo 3

I testi della direttiva 2008/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.

(2)  GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

(3)  Elencata a titolo puramente informativo: per l’applicazione cfr. l’allegato XXI sulle statistiche.»

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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