Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0005

    Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 144 del 30.5.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/5(2)/oj

    30.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/6


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 5/2013

    del 1o febbraio 2013

    che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, relativo al ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd) (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti (6).

    (7)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

    (8)

    Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    al punto 1zzzzzb [regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

    «, modificato da:

    32012 R 0610: Regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1).»;

    2)

    dopo il punto 52 (raccomandazione 2011/25/UE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

    «53.

    32012 R 0451: Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, relativo al ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 55).

    54.

    32012 R 0832: Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Latochema Co Ltd) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27).

    55.

    32012 R 0837: Regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products) (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 7).

    56.

    32012 R 0838: Regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 9).

    57.

    32012 R 0839: Regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, relativo all’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 11).»

    Articolo 2

    Al punto 54zzzzc [regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

    «, modificato da:

    32012 R 0610: Regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1).»

    Articolo 3

    I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2012, del regolamento (UE) n. 610/2012, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 832/2012, (UE) n. 837/2012, (UE) n. 838/2012 e (UE) n. 839/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (7).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 55.

    (2)  GU L 178 del 10.7.2012, pag. 1.

    (3)  GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27.

    (4)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 7.

    (5)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 9.

    (6)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 11.

    (7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


    Top