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Document 22013D0004
Decision of the EEA Joint Committee No 4/2013 of 1 February 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 144 del 30.5.2013, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 4/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva di esecuzione 2011/68/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo III dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
ai punti 14 (direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 82 (decisione 2010/680/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi della direttiva di esecuzione 2011/68/UE e della decisione di esecuzione 2012/340/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 175 del 2.7.2011, pag. 17.
(2) GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.