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Document 22012D0182
Decision of the EEA Joint Committee No 182/2012 of 28 September 2012 amending Annex XIX (Consumer protection) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
GU L 341 del 13.12.2012, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 182/2012
del 28 settembre 2012
che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2012 del 15 giugno 2012 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 954/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (2). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32011 R 0954: Regolamento (UE) n. 954/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 954/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 31.
(2) GU L 259 del 4.10.2011, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.