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Document 22012D0107

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2012, del 15 giugno 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 270 del 4.10.2012, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/107(2)/oj

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato I (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (4), rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0252: Regolamento (UE) n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011 (GU L 69 del 16.3.2011, pag. 3).»;

2)

al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32009 R 0790: Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009 (GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1),

32011 R 0286: Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011 (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1), rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 790/2009, del regolamento (UE) n. 252/2011 e del regolamento (UE) n. 286/2011, rettificato dalla GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 106/2012 del 15 giugno 2012 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 248 del 13.9.2012, pag. 25.

(2)   GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1.

(3)   GU L 69 del 16.3.2011, pag. 3.

(4)   GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.


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