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Document 22012D0066

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2012, del 30 marzo 2012 , che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE

GU L 207 del 2.8.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/66/oj

2.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l’allegato XV (Aiuti di Stato) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008 del 7 novembre 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2).

(3)

La decisione 2012/21/UE abroga la decisione 2005/842/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 h (Decisione 2005/842/CE della Commissione) dell’allegato XV dell’accordo è sostituito da quanto segue:

« 32012 D 0021: Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso:

a)

il termine “Commissione” va letto “autorità di vigilanza competente di cui all’articolo 62 dell’accordo SEE”;

b)

i termini “compatibili con il mercato interno” vanno letti “compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE”;

c)

i termini “Stato membro” vanno letti “Stato membro dell’UE o Stato EFTA”; i termini “Stati membri” vanno letti “Stati membri dell’UE o Stati EFTA”;

d)

all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafo 3, i termini “articolo 108, paragrafo 3, del trattato” vanno letti “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

e)

all’articolo 2, i termini “articolo 106, paragrafo 2, del trattato” vanno letti “articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE”;

f)

all’articolo 3, i termini “articolo 108, paragrafo 3, del trattato” vanno letti “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

g)

all’articolo 5, i termini “articolo 107 del trattato” vanno letti “articolo 61 dell’accordo SEE”.»

Articolo 2

I testi della decisione 2012/21/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111.

(2)   GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.

(3)   GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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