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Document 22011D0162

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011, del 19 dicembre 2011 , che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

GU L 76 del 15.3.2012, pp. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/162(2)/oj

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2011

del 19 dicembre 2011

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2).

(3)

La direttiva 2009/28/CE abroga la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La realizzazione da parte della Norvegia dell’obiettivo relativo alla quota di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2020 deve essere considerato nel contesto del livello già elevato della quota di energie rinnovabili rispetto agli Stati membri dell’UE e delle incertezze a livello di domanda e offerta derivanti dalla combinazione di un sistema di produzione di energia prevalentemente idroelettrico e di un clima freddo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 19 (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con decorrenza dal 1o gennaio 2012;

2)

dopo il punto 40 [regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«41.

32009 L 0028: Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

a)

la direttiva non si applica al Liechtenstein;

b)

l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, non si applica agli Stati EFTA;

c)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“Norvegia e Islanda notificano all’Autorità di vigilanza EFTA i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro sei mesi dall’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …, che integra la direttiva 2009/28/CE.”;

d)

all’articolo 22, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

“Entro il 31 dicembre 2013, e successivamente ogni due anni, Norvegia e Islanda presentano una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La quinta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l’ultima relazione richiesta.”;

e)

nell’allegato I, al punto A, è aggiunto quanto segue:

 

“Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S2005)

Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S2020)

Islanda

55,0  %

64  %

Norvegia

58,2  %

67,5  %.” »

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/28/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 32.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(3)   GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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