This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22011D0150
Decision of the EEA Joint Committee No 150/2011 of 2 December 2011 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 76 del 15.3.2012, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 150/2011
del 2 dicembre 2011
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/9139/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XIII dell’accordo, al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32010 D 9139: Decisione 2010/9139/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.