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Document 22011A0409(01)

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 96 del 9.4.2011, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    22011A0409(01)

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 09/04/2011 pag. 002 - 009


    Accordo

    tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    L’UNIONE EUROPEA in prosieguo denominata "l’Unione",

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE in prosieguo denominata "Capo Verde",

    dall’altra,

    in prosieguo denominate "le parti",

    CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione e Capo Verde hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione.

    CONSTATANDO che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell’Unione con i paesi terzi.

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori di quest’ultima stabiliti in uno Stato membro dell’Unione hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione e i paesi terzi.

    VISTI gli accordi fra l’Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell’Unione.

    RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e Capo Verde, che sono contrarie al diritto dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l’Unione e Capo Verde e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

    RICONOSCENDO che nel concludere eventuali accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica del Capo Verde e Stati che non sono membri dell’Unione, Capo Verde applica la propria politica e le proprie normative per quanto riguarda la proprietà e il controllo dei vettori aerei.

    CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell’Unione i vettori aerei di quest’ultima non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e Capo Verde che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

    CONSTATANDO che non è intenzione dell’Unione, nell’ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e Capo Verde, alterare l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione e i vettori aerei di Capo Verde, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell’Unione europea; per "trattati UE" si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea; per "Parte" si intende una parte contraente del presente accordo; per "vettore aereo" si intende anche una compagnia aerea; per "territorio dell’Unione" i territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati dell’UE.

    2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri.

    3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

    Articolo 2

    Designazione, autorizzazione e revoca

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettere a) e b), per quanto riguarda rispettivamente la designazione di un vettore aereo, le licenze e i permessi che gli vengono rilasciati.

    2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, Capo Verde rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    a) il vettore in questione sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; e

    b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul suddetto vettore e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    c) il vettore appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

    3. Capo Verde può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

    a) il vettore in questione non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; oppure

    b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti e non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul suddetto vettore o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

    c) il vettore non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    4. Capo Verde esercita i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, senza discriminare i vettori degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Sicurezza

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

    2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti a Capo Verde, ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e Capo Verde, si applicano parimenti per quanto riguarda l’adozione, l’esercizio o il mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio di tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

    2. In deroga ad ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato da Capo Verde che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro.

    Articolo 5

    Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

    1. In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1: i) comporta o favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.

    2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

    Articolo 6

    Allegati dell’accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione provvisoria

    1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

    3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via provvisoria.

    Articolo 9

    Estinzione

    1. L’estinzione di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta la contemporanea inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2. L’estinzione di tutti gli accordi elencati nell’allegato 1 comporta la contemporanea estinzione del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на двадесет и трети март две хиляди и единадесета година.

    Hecho en Bruselas, el veintitrés de marzo de dos mil once.

    V Bruselu dne dvacátého třetího března dva tisíce jedenáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende marts to tusind og elleve.

    Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten März zweitausendelf.

    Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες έντεκα.

    Done at Brussels on the twenty-third day of March in the year two thousand and eleven.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille onze.

    Fatto a Bruxelles, addì ventitré marzo duemilaundici.

    Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit trešajā martā.

    Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų kovo dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év március huszonharmadik napján.

    Magħmul fi Brussell, fit- tlieta u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħdax.

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste maart tweeduizend elf.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego marca roku dwa tysiące jedenastego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e três de Março de dois mil e onze.

    Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei martie două mii unsprezece.

    V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho marca dvetisícjedenásť.

    V Bruslju, dne triindvajsetega marca leta dva tisoč enajst.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

    Som skedde i Bryssel den tjugotredje mars tjugohundraelva.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    +++++ TIFF +++++

    За Република Кабо Верде

    Por la República de Cabo Verde

    Za Kapverdskou republiku

    For Republikken Kap Verde

    Für die Republik Kap Verde

    Cabo Verde Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

    For the Republic of Cape Verde

    Pour la République du Cap-Vert

    Per la Repubblica del Capo Verde

    Kaboverdes Republikas vārdā –

    Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

    A Zöld-foki Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika Tal-Kap Verde

    Voor de Republiek Kaapverdië

    W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

    Pela República de Cabo Verde

    Pentru Republica Capului Verde

    Za Kapverdskú republiku

    Za Republiko Zelenortski otoki

    Kap Verden tasavallan puolesta

    För Republiken Kap Verde

    +++++ TIFF +++++

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    ALLEGATO 1

    ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

    a) Accordi in materia di servizi aerei fra Capo Verde e Stati membri conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

    - accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Capo Verde relativo al trasporto aereo, firmato a Bruxelles il 22 giugno 1998, in appresso "Accordo Capo Verde – Belgio" nell’allegato 2,

    - accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica del Capo Verde firmato a Berlino il 19 giugno 2001, in appresso "Accordo Capo Verde – Germania" nell’allegato 2,

    - accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei, firmato a Praia il 7 luglio 1998, in appresso "Accordo Capo Verde – Italia" nell’allegato 2,

    - accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei firmato all’Aia il 21 dicembre 1988, in appresso "Accordo Capo Verde – Paesi Bassi" nell’allegato 2,

    - accordo in materia di trasporti aerei fra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Capo Verde, firmato a Cidade da Praia il 30 marzo 2004, in appresso "Accordo Capo Verde – Portogallo" nell’allegato 2,

    - accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei, firmato a Bucarest il 31 agosto 1983, in appresso "Accordo Capo Verde – Romania" nell’allegato 2,

    - accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei firmato a Madrid il 19 settembre 2002, in appresso "Accordo Capo Verde – Spagna" nell’allegato 2,

    - accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei firmato a Praia il 9 gennaio 2007, in appresso "Accordo Capo Verde – Regno Unito" nell’allegato 2.

    b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra Capo Verde e Stati membri non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

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    ALLEGATO 2

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO 1 E DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 4 DEL PRESENTE ACCORDO

    a) Designazione:

    - articolo 3 dell’accordo Capo Verde – Belgio,

    - articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Capo Verde – Germania,

    - articolo 4 dell’accordo Capo Verde – Italia,

    - articolo 3 dell’accordo Capo Verde – Paesi Bassi,

    - articolo 3 dell’accordo Capo Verde – Romania,

    - articolo 3 dell’accordo Capo Verde – Spagna.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

    - articolo 5 dell’accordo Capo Verde – Belgio,

    - articolo 3, paragrafo 4 e articolo 4 dell’accordo Capo Verde – Germania,

    - articoli 4 e 5 dell’accordo Capo Verde – Italia,

    - articoli 3 e 4 dell’accordo Capo Verde – Paesi Bassi,

    - articolo 4 dell’accordo Capo Verde – Romania,

    - articolo 4 dell’accordo Capo Verde – Spagna.

    c) Sicurezza:

    - articolo 12 dell’accordo Capo Verde – Germania,

    - articolo 10 dell’accordo Capo Verde – Italia,

    - articolo 15 dell’accordo Capo Verde – Portogallo,

    - articolo 9 dell’accordo Capo Verde – Romania,

    - articolo 13 dell’accordo Capo Verde – Spagna.

    d) Tassazione del carburante per l’aviazione:

    - articolo 10 dell’accordo Capo Verde – Belgio,

    - articolo 6 dell’accordo Capo Verde – Germania,

    - articolo 6 dell’accordo Capo Verde – Italia,

    - articolo 6 dell’accordo Capo Verde – Paesi Bassi,

    - articolo 11 dell’accordo Capo Verde – Romania,

    - articolo 5 dell’accordo Capo Verde – Spagna.

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    ALLEGATO 3

    ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

    a) Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    c) Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    d) Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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