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Document 22010D0077
Decision of the EEA Joint Committee No 77/2010 of 11 June 2010 amending Annex XIV (Competition) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2010, dell’ 11 giugno 2010 , che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2010, dell’ 11 giugno 2010 , che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE
GU L 244 del 16.9.2010, pp. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 77/2010
dell’11 giugno 2010
che modifica l’allegato XIV (Concorrenza) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XIV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2010 del 30 aprile 2010 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (2). |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione (3), che è stato integrato nell’accordo, è scaduto il 31 maggio 2010 e dev’essere pertanto abrogato ai sensi dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il testo del punto 2 [regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione] dell’allegato XIV dell’accordo è sostituito dal seguente:
« 32010 R 0330: Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).
Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
Alla fine dell’allegato 6 è aggiunto il seguente testo:
“Conformemente all’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l’Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.
Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione è informata della formulazione di tale raccomandazione.
Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all’Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.
Ai sensi dell’accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti ha l’obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.
Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all’Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne informa la Commissione. Se quest’ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l’articolo 92, paragrafo 2, dell’accordo.
L’Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all’applicazione della presente disposizione.
Nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell’accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull’opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione.”»
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 330/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1). Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 181 del 15.7.2010, pag. 20.
(2) GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.