Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0819

2009/819/CE: Decisione n. 1/2009 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 ottobre 2009 , che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

GU L 291 del 7.11.2009, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/819/oj

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/29


DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 22 ottobre 2009

che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

(2009/819/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l’accordo euromediterraneo, del 17 luglio 1995, che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (1) («l’accordo»), in particolare l’articolo 10 e l’articolo 80,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/1999 (2) stabilisce, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, la separazione da parte della Repubblica tunisina dell’elemento agricolo nei dazi di base all’importazione dei prodotti, elencati all’allegato 2 dell’accordo, originari della Comunità.

(2)

L’articolo 10, paragrafo4, dell’accordo, prevede che la Repubblica tunisina elimini l’elemento industriale dei dazi, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nel 1998.

(3)

A seguito delle difficoltà constatate in sede di applicazione dello smantellamento tariffario dell’elemento industriale dei dazi, di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 dell’accordo, per i prodotti dell’allegato 2, un gruppo di esperti della Commissione e della Repubblica tunisina, su mandato del Consiglio di associazione, ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007.

(4)

Tale gruppo di esperti ha concluso che occorre modificare la separazione dell’elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, gli allegati della decisione n. 1/1999. Tale modifica dovrebbe lasciare inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell’accordo.

(5)

È pertanto opportuno che tale modifica sia oggetto di una decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione n. 1/1999 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica tunisina, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 2009.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(2)  GU L 298 del 19.11.1999, pag. 16.


ALLEGATO I

Codice NC (1)

Designazione delle merci

DD 1.1.1995

(in %)

Elemento agricolo

(in %)

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

0710 40 00

– Granturco dolce

43

30

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

0711 90 30

– – – Granturco dolce

43

42

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

29

10

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

29

10

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

1904 20 10

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

43

32

 

– – altri:

 

 

1904 20 91

– – – a base di granturco

43

32

1904 20 95

– – – a base di riso

43

32

1904 20 99

– – – altri

43

32

1904 30 00

– Bulgur di grano

43

15

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

2001 90

– altri:

 

 

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

27

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

43

15

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2004 10

– Patate:

 

 

 

– – altre

 

 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

43

10

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

19

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2005 20

– Patate:

 

 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

43

12

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

21

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 

 

2008 99

– – altri:

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

 

 

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

10

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

43

15

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12 98

– – – diverse dalle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

43

10

2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

– – Estratti, essenze e concentrati

 

 

 

– – – Preparazioni:

 

 

2101 20 92

– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

43

10

2101 20 98

– – – altri

43

10

2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 19

– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)

43

0

 

– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 99

– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)

43

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

– altri polialcoli:

 

 

2905 43 00

– – Mannitolo

20

0

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

– – – in soluzione acquosa:

 

 

2905 44 11

– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

20

0

2905 44 19

– – – – altro

20

0

 

– – – altro:

 

 

2905 44 91

– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

20

0

2905 44 99

– – – – altro

20

0

ex 3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine:

 

 

3501 10

– Caseine

20

0

3501 90

– altri:

 

 

3501 90 90

– – altri

20

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

– – in soluzione acquosa:

 

 

3824 60 11

– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

23

0

3824 60 19

– – – altro

23

0

 

– – altro:

 

 

3824 60 91

– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

23

0

3824 60 99

– – – altro

23

0


(1)  I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1o gennaio 2008.


ALLEGATO II

Codice NC (1)

Designazione delle merci

DD 1.1.1995

(in %)

Elemento agricolo

(in %)

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

43

32

1517 90

– altre:

 

 

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

43

32

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

20

10

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

ex 1704 10 10

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) sotto forma di strisce

43

32

ex 1704 10 10

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) non sotto forma di strisce

43

43

1704 10 90

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

43

43

1704 90

– altri:

 

 

1704 90 10

– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

43

32

1704 90 30

– – Preparazione detta «cioccolato bianco»

43

43

 

– – altri

 

 

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

43

43

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

43

23

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

43

43

 

– – – altri

 

 

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

43

43

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

43

43

1704 90 75

– – – – Caramelle

43

43

 

– – – – altri

 

 

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

43

43

1704 90 99

– – – – altri

43

43

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

 

1803 10 00

– non sgrassata

33

18

1803 20 00

– completamente o parzialmente sgrassata

33

18

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

43

18

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

1806 10 15

– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

43

32

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

43

32

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

43

32

1806 10 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

43

32

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

43

43

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

43

32

 

– – altre:

 

 

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

40

32

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

43

32

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

43

32

1806 20 95

– – – altre

43

43

 

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

1806 31 00

– – ripiene:

43

43

 

– – non ripiene:

 

 

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

43

43

1806 32 90

– – – altre

43

43

1806 90

– altre:

 

 

 

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

43

17

1806 90 19

– – – – altri

43

43

 

– – – altri:

 

 

1806 90 31

– – – – ripieni

43

43

1806 90 39

– – – – non ripieni

43

43

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

43

43

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

43

43

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

43

43

1806 90 90

– – altre

43

43

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

1901 10 00

– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

 

 

ex 1901 10 00

Farina lattea contenente cacao

43

19

ex 1901 10 00

Farina lattea non contenente cacao

20

19

ex 1901 10 00

Latte per malati e lattanti

15

10

ex 1901 10 00

Altre preparazioni per l’alimentazione dei bambini

43

19

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

43

43

1901 90

– altri:

 

 

 

– – Estratti di malto

 

 

1901 90 11

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

29

10

1901 90 19

– – – altri

29

10

 

– – altri:

 

 

1901 90 91

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

29

10

1901 90 99

– – – altri

29

29

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

1904 10 10

– – a base di granturco

43

43

1904 10 30

– – a base di riso

43

43

1904 10 90

– – altri

43

43

1904 90

– altri:

 

 

1904 90 10

– – Riso

43

15

1904 90 80

– – altri

43

32

2105

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

43

43

 

– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

2105 00 91

– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

43

43

2105 00 99

– – uguale o superiore a 7 %

43

43

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

43

0

2106 10 80

– – altri

43

0

2106 90

– altre:

 

 

 

– altre

 

 

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

43

0

ex 2106 90 98

– – – altre, escluse le sottovoci 2106 90 98 200 e 2106 90 98 915

43

0

2106 90 98 200

– – – – Preparazioni dette «fondute»

43

10

2106 90 98 915

– – – – Polveri per la preparazione di creme

43

10

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

2202 90

– altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

2202 90 91

– – – inferiore a 0,2 %

43

10

2202 90 95

– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

43

10

2202 90 99

– – – uguale o superiore a 2 %

43

10

2203 00

Birra di malto

43

43

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce

43

10

2208 30

– Whisky

43

10

2208 40

– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

43

10

2208 50

– Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

43

10

2208 60

– Vodka

 

 

 

– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

 

– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 60 99

– – – superiore a 2 litri

43

10

2208 70

– Liquori:

 

 

2208 70 10

– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

43

0

2208 70 90

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

43

0

2208 90

– altri:

 

 

 

– – Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 90 19

– – – superiore a 2 litri

43

10

 

– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 33

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 90 38

– – – superiore a 2 litri

43

10

 

– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

43

10

 

– – – – altre:

 

 

 

– – – – – Acquaviti:

 

 

 

– – – – – – di frutta:

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

43

10

2208 90 48

– – – – – – – altre

43

10

 

– – – – – – altre:

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

43

10

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

43

0

2208 90 56

– – – – – – – altre

43

0

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

43

0

 

– – – superiore a 2 litri

 

 

 

– – – – Acquaviti:

 

 

2208 90 71

– – – – – Distillati a base di frutta

43

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

43

0

2208 90 77

– – – – – altre

43

0

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

43

0

 

– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

0

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri

43

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

34

10

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco:

 

 

2402 20 10

– – contenenti garofano

34

10

2402 20 90

– – altre

34

10

2402 90 00

– altri

34

10

2905 45 00

– – Glicerolo (glicerina)

20

10

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2915 90

– altri

20

0

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

3505 10

– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 10

– – Destrina

20

0

 

– – altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 90

– – – altri amidi e fecole modificati non esterificati o eterificati

20

0

3505 20

– Colle:

 

 

3505 20 10

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

20

0

3505 20 30

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

20

0

3505 20 50

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

20

0

3505 20 90

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

20

0

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

3809 10

– a base di sostanze amidacee:

 

 

3809 10 10

– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

20

0

3809 10 30

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

20

0

3809 10 50

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

20

0

3809 10 90

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

20

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

3823 11 00

– – Acido stearico

20

10

3823 12 00

– – Acido oleico

20

10

3823 13 00

– – Acidi grassi del tallolio

20

10

3823 19

– – altri:

 

 

3823 19 10

– – – Acidi grassi distillati

20

10

3823 19 30

– – – Distillato d’acidi grassi

20

10

3823 19 90

– – – altri

20

10

3823 70 00

– Alcoli grassi industriali

20

10


(1)  I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1o gennaio 2008.


Top