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Document 22009D0149

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 62 del 11.3.2010, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/149(2)/oj

11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aqc [regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«21ar.

32001 L 0081: Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22), modificata da:

1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32006 L 0105: Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

“f)

per la Norvegia, alle emissioni generate nel territorio di Svalbard.”;

b)

per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, nell’allegato I vengono aggiunti i seguenti limiti nazionali di emissione che gli Stati EFTA devono raggiungere entro il 2010:

“Paese

SO2

Kton

NOx

Kton

COV

Kton

NH3

Kton

Islanda

90

27

31

8

Liechtenstein

0,11

0,37

0,86

0,15

Norvegia

22

156

195

23”;

c)

il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“Entro il 1o marzo 2010 gli Stati EFTA elaborano programmi per la riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti di cui all’articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all’allegato I entro il 2010.”;

d)

il testo dell’articolo 6, paragrafo 3, non si applica;

e)

all’articolo 8, paragrafo 2, nel primo comma è aggiunta la frase seguente:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data entro la quale devono comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, a norma del paragrafo 4, lettera a), del protocollo 1 dell’accordo SEE, i programmi elaborati ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, è il 31 marzo 2010.”;

f)

all’articolo 8, paragrafo 3, è inserito il comma seguente:

“Quando la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera a), del protocollo 1 dell’accordo EFTA, scambiano informazioni sui programmi nazionali ricevuti dagli Stati membri dell’UE o dagli Stati EFTA, rispettivamente, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall’Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri dell’UE e l’Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione agli Stati EFTA entro un mese dal loro ricevimento.”»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/81/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 18.

(2)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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