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Document 22009D0143

    Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    GU L 62 del 11.3.2010, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/143(2)/oj

    11.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/38


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 143/2009

    del 4 dicembre 2009

    che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2009 del 22 ottobre 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (4); rettifica nella GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38.

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2009/60/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, concernente orientamenti sulle migliori prassi in materia di verifica degli apparecchi di controllo da effettuare durante i controlli su strada e presso le officine autorizzate (5),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    al punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32009 R 0068: Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).»;

    2)

    al punto 21a (direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

    «, modificata da:

    32009 L 0004: Direttiva 2009/4/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39),

    32009 L 0005: Direttiva 2009/5/CE della Commissione del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45); rettifica nella GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38.»;

    3)

    dopo il punto 95 (raccomandazione 2004/358/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

    «96.

    32009 H 0060: Raccomandazione 2009/60/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, concernente orientamenti sulle migliori prassi in materia di verifica degli apparecchi di controllo da effettuare durante i controlli su strada e presso le officine autorizzate (GU L 21 del 24.1 2009, pag. 87).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 68/2009, delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE; rettifica nella GU L 256 del 29.9.2009, pag. 38, e della raccomandazione 2009/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 334 del 17.12.2009, pag. 10.

    (2)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3.

    (3)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39.

    (4)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45.

    (5)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 87.

    (6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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