This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22009D0131
Decision of the EEA Joint Committee No 131/2009 of 4 December 2009 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 62 del 11.3.2010, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 131/2009
del 4 dicembre 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/385/CE della Commissione, del 24 gennaio 2008, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32008 D 0385: Decisione 2008/385/CE della Commissione del 24 gennaio 2008 (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 9).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2008/385/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.
(2) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 9.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.