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Document 22009D0129

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 62 del 11.3.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/129/oj

11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 15zi [regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«15zj.

32007 R 0658: Regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, il diritto di imporre penali ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio a norma dell’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 viene esercitato dallo Stato EFTA in base a una proposta della Commissione europea.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 658/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 61/2009 del 29 maggio 2009.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 18.

(2)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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