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Document 22009D0127

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 62 del 11.3.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/127(2)/oj

11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, dopo il punto 54zzzza [regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente testo:

«54zzzzb.

32008 R 1213: Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

1)

l’articolo 1 è adattato nel modo seguente:

“Nel corso del 2009, del 2010 e del 2011, l’Islanda può continuare ad analizzare gli stessi 61 antiparassitari controllati nei prodotti alimentari sul suo mercato nel 2008.”;

2)

nell’allegato II viene aggiunto quanto segue:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” »

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1213/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 27.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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