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Dokument 22008D0110

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2008, del 5 novembre 2008 , che modifica il protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

GU L 339 del 18.12.2008, lk 93—97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Dokumendi õiguslik staatus Jõustumiskuupäev teadmata (teate ootel) või veel ei kehti.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/110/oj

18.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/93


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2008

del 5 novembre 2008

che modifica il protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 32 dell'accordo non è stato modificato in precedenza dal Comitato misto SEE.

(2)

Il 25 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (3).

(3)

Il protocollo 32 dovrebbe riflettere le nuove procedure di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(4)

È opportuno specificare ulteriormente la procedura definita nel protocollo 32, compresi i termini applicabili nell'ambito di tale procedura.

(5)

I contributi degli Stati EFTA non dovrebbero più essere versati in due fasi.

(6)

È opportuno depennare dal protocollo 32 le disposizioni obsolete.

(7)

Il protocollo 32 dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificato,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 32 dell'accordo è modificato conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il testo del protocollo 32 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Procedura di determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati EFTA per ciascun esercizio finanziario (n)

1.   Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea trasmette al comitato permanente degli Stati EFTA il documento di programmazione finanziaria riguardante le attività da realizzare nel periodo rimanente del quadro finanziario pluriennale pertinente e contenente gli stanziamenti di impegno indicativi previsti per queste attività.

2.   Entro il 15 febbraio dell'esercizio (n–1), il comitato permanente degli Stati EFTA trasmette alla Commissione europea l'elenco delle attività comunitarie che gli Stati EFTA desiderano includere per la prima volta nell'allegato SEE del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n–1). L'elenco lascia impregiudicate eventuali nuove proposte presentate dalla Comunità nel corso dell'esercizio e la posizione definitiva adottata dagli Stati EFTA per quanto riguarda la loro partecipazione a queste attività.

3.   Entro il 15 maggio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA la sua posizione in merito alle richieste di partecipare degli Stati EFTA ad attività dell'esercizio finanziario (n), unitamente alle seguenti informazioni:

a)

gli importi indicativi iscritti “per informazione”, come stanziamenti di impegno e di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per le attività a cui gli Stati EFTA partecipano o desiderano partecipare e calcolati conformemente all'articolo 82 dell'accordo;

b)

gli importi stimati corrispondenti ai contributi degli Stati EFTA, iscritti “per informazione” nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio.

La posizione della Commissione europea non preclude la possibilità di proseguire le discussioni sulle attività per le quali non ha autorizzato la partecipazione degli Stati EFTA.

4.   Qualora gli importi di cui al paragrafo 3 non risultino conformi all'articolo 82 dell'accordo, il comitato permanente degli Stati EFTA può chiedere di correggerli entro il 1o luglio dell'esercizio (n–1).

5.   Gli importi di cui al paragrafo 3 vengono adeguati dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea, nel rispetto dell'articolo 82 dell'accordo. Gli importi adeguati vengono comunicati senza indugio al comitato permanente degli Stati EFTA.

6.   Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio generale dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i presidenti del Comitato misto SEE confermano, mediante scambio di lettere avviato dalla Commissione europea, che gli importi iscritti nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.

7.   Entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), il comitato permanente degli Stati EFTA comunica alla Commissione europea la ripartizione definitiva del contributo tra i diversi Stati EFTA. Questa ripartizione ha carattere vincolante.

Qualora tale informazione non sia fornita entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), si applicano in via provvisoria le percentuali della ripartizione applicata durante l'esercizio (n–1). Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

8.   Se per il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), a meno che non si concordi una data successiva a causa di circostanze eccezionali, non è stata adottata una decisione del Comitato misto SEE che dispone la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività inserita nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n), o se l'osservanza degli eventuali requisiti costituzionali ai fini di questa decisione non viene notificata entro questa data, la partecipazione degli Stati EFTA all'attività in questione è rinviata all'esercizio (n+1) salvo diverso accordo fra le parti.

9.   Una volta stabilita la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività per un esercizio finanziario (n), il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica a tutte le operazioni effettuate sulle linee di bilancio corrispondenti in quell'esercizio finanziario, salvo diverso accordo fra le parti.

Articolo 2

Messa a disposizione dei contributi degli Stati EFTA

1.   Basandosi sull'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea, nella sua versione definitiva a norma dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, la Commissione europea stabilisce, per ciascuno Stato EFTA, una richiesta di fondi calcolata in base agli stanziamenti di pagamento e a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento finanziario (1).

2.   La richiesta di fondi deve pervenire agli Stati EFTA entro il 15 agosto dell'esercizio finanziario (n) e fissare il 31 agosto di detto esercizio (n) come termine ultimo per il pagamento del rispettivo contributo da parte di ciascuno Stato EFTA.

Se il bilancio generale dell'Unione europea non è adottato entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), o entro la data concordata a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, a motivo di circostanze eccezionali, il pagamento viene richiesto sulla base dell'importo indicativo figurante nel progetto preliminare di bilancio. Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

3.   I contributi sono espressi e versati in EUR.

4.   A tal fine, ciascuno Stato EFTA apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in EUR intestato alla Commissione europea.

5.   Qualsiasi ritardo nei versamenti sul conto di cui al paragrafo 4 comporta il pagamento di interessi da parte dello Stato EFTA in questione al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1o luglio dell'anno in questione, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Condizioni di attuazione

1.   Gli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA vengono utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

2.   Per quanto riguarda le procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della CE, a tutti gli Stati EFTA nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati EFTA.

Articolo 4

Regolarizzazione del contributo EFTA alla luce dell'attuazione

1.   I contributi degli Stati EFTA, determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo, restano invariati nel corso dell'esercizio finanziario (n) in questione.

2.   Dopo la chiusura dei conti relativi a ciascun esercizio finanziario, nell'ambito dell'elaborazione dei conti annuali per l'esercizio (n+1) la Commissione europea calcola il risultato dell'esecuzione del bilancio degli Stati EFTA prendendo in considerazione:

a)

l'importo dei contributi versati dagli Stati EFTA a norma dell'articolo 2;

b)

l'importo della quota degli Stati EFTA nelle cifre globali dell'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti alle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA; e

c)

qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati EFTA sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati EFTA in natura (ad esempio supporto amministrativo).

3.   Tutte le somme recuperate da terzi a titolo di ciascuna delle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA sono considerate entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.

4.   La regolarizzazione dei contributi degli Stati EFTA per l'esercizio finanziario (n), calcolata in funzione del risultato dell'esecuzione del bilancio, avviene nell'ambito della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario (n+2) e si basa sulla ripartizione definitiva tra gli Stati EFTA nell'esercizio (n).

5.   Il Comitato misto SEE adotta, all'occorrenza, norme complementari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4. Ciò vale in particolare per le spese attinenti alla Comunità che ciascuno Stato EFTA sostiene individualmente o per i loro contributi in natura.

Articolo 5

Informazione

1.   Alla fine di ciascun trimestre, la Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate che alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.

2.   Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario (n), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente, che figurano nel volume corrispondente dei conti annuali redatti conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario.

3.   La Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.

Articolo 6

Controllo

1.   Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata, come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA, è effettuato conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del regolamento finanziario e dei regolamenti applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.

2.   Vengono conclusi opportuni accordi tra le autorità competenti in materia di audit della Commissione europea e degli Stati EFTA al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

Dati PIL da prendere in considerazione per il calcolo del fattore di proporzionalità

I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.»


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


Üles