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Document 22008D0089
Decision of the EEA Joint Committee No 89/2008 of 4 July 2008 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2008, del 4 luglio 2008 , che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2008, del 4 luglio 2008 , che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
GU L 280 del 23.10.2008, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 89/2008
del 4 luglio 2008
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2008 del 6 giugno 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/63/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica delle decisioni 2002/231/CE, 2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2002/200/CE e 2003/287/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è modificato come segue:
1) |
ai punti 2g (decisione 2002/231/CE della Commissione), 2j (decisione 2002/255/CE della Commissione), 2k (decisione 2002/272/CE della Commissione) e 2f (decisione 2002/371/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
ai punti 2e (decisione 2003/200/CE della Commissione) e 2m (decisione 2003/287/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della decisione 2008/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 257 del 25.9.2008, pag. 37.
(2) GU L 16 del 19.1.2008, pag. 26.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.