Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0671

    2007/671/CE: Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, dell' 8 ottobre 2007 , recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra

    GU L 275 del 19.10.2007, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/671/oj

    19.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 275/32


    DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER

    dell'8 ottobre 2007

    recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra

    (2007/671/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (1) (in appresso «l'accordo»), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    All'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo, la Comunità accorda concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle Isole Færøer, limitatamente ad un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate.

    (2)

    Con la decisione n. 2/98 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer (2), il suddetto contingente tariffario è stato portato a 10 000 tonnellate a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    (3)

    Le autorità delle Isole Færøer hanno presentato una richiesta di aumento delle concessioni tariffarie della Comunità per tali prodotti.

    (4)

    Occorre autorizzare il raddoppio dell'attuale contingente tariffario annuo.

    (5)

    Gli alimenti per pesci, che beneficiano del regime di importazione preferenziale, non devono contenere glutine aggiunto.

    (6)

    Il contingente è soggetto a clausola di revisione. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, il Comitato misto procede regolarmente a scambi di informazioni a tale scopo.

    (7)

    Occorre modificare l'articolo 1 del protocollo n. 4,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 4 dell'accordo è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 1 il testo riportato nella tabella relativo ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41 è sostituito dal testo seguente:

    «Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio

    Contingente tariffario

    (in tonnellate)

    ex 2309 90 10 (3)

    ex 2309 90 31 (3)

    ex 2309 90 41 (3)

    Alimenti per pesci

    0

    20 000

    2)

    all'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

    «In relazione al contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci di cui ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41, si applica quanto segue:

    1)

    le autorità delle Isole Færøer certificano che gli alimenti per pesci esportati nell'Unione europea nell'ambito di detto contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci. La Comunità europea può procedere a controlli nelle Isole Færøer sulla composizione degli alimenti per pesci, in particolare per quanto riguarda il contenuto di glutine;

    2)

    le modalità dei controlli sulla composizione degli alimenti per pesci sono specificate nell'allegato I del presente protocollo. Se il controllo evidenzia il mancato rispetto delle condizioni richieste per la concessione della preferenza commerciale in questione, la Commissione può sospendere la suddetta preferenza fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni.»;

    3)

    l'allegato è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Comitato misto controlla l'utilizzo del contingente tariffario. Dopo quattro anni, in funzione dell'utilizzo del contingente tariffario e dell'evoluzione delle condizioni di mercato, il Comitato misto riesamina il contingente tariffario.

    Articolo 3

    L'aumento di volume del contingente tariffario per l'anno civile 2007 è calcolato pro rata temporis a decorrere dal 1o dicembre 2007.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2007.

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    Leopoldo RUBINACCI


    (1)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

    (2)  GU L 263 del 26.9.1998, pag. 37.

    (3)  Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Modalità dei controlli sulla composizione degli alimenti per pesci

    Articolo 1

    Le autorità delle Isole Færøer comunicano alla Commissione le modalità di controllo da esse adottate per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 della presente decisione. Le autorità delle Isole Færøer mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il controllo del contenuto di glutine negli alimenti per pesci esportati nell'Unione europea e adottano tutti i provvedimenti necessari per agevolare i controlli che la Commissione giudichi opportuni a questo riguardo.

    Articolo 2

    La Comunità europea può procedere a controlli sulla composizione degli alimenti per pesci nelle Isole Færøer. Le imprese produttrici di alimenti per pesci permettono l'accesso immediato ai loro locali e alla loro contabilità di magazzino per consentire agli ispettori di rintracciare le materie prime che sono state utilizzate. Agli ispettori è consentito di prelevare campioni per effettuare analisi.

    Gli ispettori sono autorizzati a controllare la composizione degli alimenti per pesci, le materie prime e lavorate, nonché i registri e la restante documentazione, fra cui i documenti e i metadati elaborati o ricevuti o registrati su un supporto elettronico, relativi alla contabilità di magazzino.

    Articolo 3

    Le ispezioni sono effettuate da esperti della Commissione o degli Stati membri (in appresso gli “ispettori”). Gli esperti degli Stati membri incaricati di svolgere le suddette ispezioni sono nominati dalla Commissione.

    Articolo 4

    Tali ispezioni sono effettuate per conto della Comunità, che si assume l'onere delle spese sostenute dagli ispettori.

    Gli ispettori informano le autorità delle Isole Færøer sulle ispezioni previste, in modo che possano prendervi parte agenti locali.

    Articolo 5

    Le specifiche modalità di svolgimento dei controlli possono essere concordate direttamente dalla Commissione con le autorità delle Isole Færøer.»


    Top