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Document 22007D0262

2007/262/CE: Decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 24 aprile 2007 , relativa all’adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione

GU L 111 del 28.4.2007, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 471–475 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/262/oj

28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/74


DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del 24 aprile 2007

relativa all’adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione

(2007/262/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in particolare gli articoli da 92 a 100,

considerando che l’accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, per conto della Comunità europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Il primo periodo ha avuto inizio alla data del primo Consiglio di associazione ed è terminato il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Sessioni

Il Consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all’anno. Possono essere indette sessioni straordinarie del Consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di associazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell’Unione europea; la data è concordata fra le parti.

Le sessioni del Consiglio di associazione sono indette congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione d’intesa con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una sessione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione alla quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del Consiglio di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni sessione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle sessioni del Consiglio di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il Consiglio di associazione può decidere di invitare, previo accordo tra le parti, persone esterne a partecipare alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario dell’ambasciata della Repubblica algerina democratica e popolare a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Consiglio di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

I due segretari ne assicurano l’inoltro al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, la trasmissione agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e all’ambasciata della Repubblica algerina democratica e popolare a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e trasmesse, se del caso, agli altri membri del Consiglio di associazione, agli indirizzi indicati nel secondo comma.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sedute del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle sessioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di associazione ai destinatari di cui all’articolo 6 almeno quindici giorni prima dell’inizio della sessione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno ventuno giorni prima dell’inizio della sessione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni sessione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

Il progetto di verbale di ogni sessione è redatto dai due segretari.

In generale, il verbale indica, per ogni punto dell’ordine del giorno:

la documentazione presentata al Consiglio di associazione,

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione,

le decisioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di associazione per approvazione. Esso è approvato entro i sei mesi successivi alla sessione in questione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell’archivio del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo dalle parti.

Tra una sessione e l’altra, il Consiglio di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione di cui all’articolo 94 dell’accordo euromediterraneo recano rispettivamente il titolo di «decisione» e di «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. In ciascuna decisione viene specificata la data di entrata in vigore.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Il Consiglio di associazione può decidere la pubblicazione delle sue decisioni e raccomandazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica algerina democratica e popolare.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle lingue suddette.

Articolo 12

Spese

La Comunità europea e la Repubblica algerina democratica e popolare prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del Consiglio di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità europea, tranne quelle di interpretazione e/o di traduzione da o verso l’arabo, che sono a carico della Repubblica algerina democratica e popolare.

Le spese relative all’organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di associazione

1.   Il Comitato di associazione è incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell’adempimento dei suoi compiti. Il Comitato di associazione è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e, dall’altro, da rappresentanti del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

2.   Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, dà esecuzione, se del caso, alle decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell’accordo euromediterraneo. Esso prende in esame qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione, nonché ogni altra questione che possa sorgere nell’applicazione pratica dell’accordo euromediterraneo. Sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al Consiglio di associazione per approvazione.

3.   Nei casi in cui l’accordo euromediterraneo prevede un obbligo o una possibilità di consultazione, quest’ultima può aver luogo in sede di Comitato di associazione. La consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con l’accordo di entrambe le parti.

4.   Il regolamento interno del Comitato di associazione figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2007.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

M. BEDJAOUI


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione europea, per conto della Comunità europea e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Il primo periodo ha avuto inizio alla data del primo Consiglio di associazione ed è terminato il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Riunioni

Il Comitato di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del Comitato di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati fra le parti.

Le riunioni del Comitato di associazione sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo della Repubblica algerina democratica e popolare.

Tutte le comunicazioni destinate al o provenienti dal presidente del Comitato di associazione nel quadro del presente regolamento interno sono inviate ai due segretari, nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del Comitato di associazione ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno quindici giorni prima dell’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno ventuno giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il Comitato di associazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.

Il Comitato di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione.

L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Di ogni riunione è redatto un verbale basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del Comitato di associazione.

Una volta approvato dal Comitato di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Deliberazioni

Nei casi specifici in cui il Comitato di associazione, in forza dell’accordo euromediterraneo, è autorizzato dal Consiglio di associazione ad adottare decisioni e/o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

Ogni volta che il Comitato di associazione prende una decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10 e 11 della presente decisione del Consiglio di associazione UE-Algeria. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inviate ai destinatari di cui all’articolo 4 del presente regolamento interno.

Articolo 9

Spese

Le parti prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, nonché dei gruppi di lavoro costituiti in virtù dell’articolo 98 dell’accordo euromediterraneo, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità europea, tranne quelle di interpretazione e/o di traduzione da o verso l’arabo, che sono a carico della Repubblica algerina democratica e popolare.

Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.


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