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Document 22007D0149

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 124 del 8.5.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/149(2)/oj

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 149/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/142/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/146/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le condizioni di deroga al divieto di uscita ai fini di scambi intracomunitari e per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria, Francia, Germania e Italia (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/174/CE della Commissione, del 20 marzo 2007, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo cui alcune province o regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica e una regione della Polonia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/227/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007, che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/354/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/357/CE della Commissione, del 22 maggio 2007, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (11).

(12)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della direttiva 2007/10/CE e delle decisioni 2007/142/CE, 2007/146/CE, 2007/174/CE, 2007/182/CE, 2007/227/CE, 2007/265/CE, 2007/268/CE, 2007/354/CE e 2007/357/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (12).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 53.

(2)  GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 27.

(3)  GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24.

(4)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 37.

(5)  GU L 80 del 21.3.2007, pag. 11.

(6)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37.

(7)  GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23.

(8)  GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17.

(9)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

(10)  GU L 133 del 25.5.2007, pag. 37.

(11)  GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44.

(12)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il punto 137 (decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il punto seguente:

«138.

32007 D 0142: Decisione 2007/142/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007, che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 27).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

2)

al punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0010: Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24).»;

3)

al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 D 0146: Decisione 2007/146/CE della Commissione, del 28 febbraio 2007 (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 37),

32007 D 0227: Decisione 2007/227/CE della Commissione, dell'11 aprile 2007 (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23),

32007 D 0354: Decisione 2007/354/CE della Commissione, del 21 maggio 2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 37),

32007 D 0357: Decisione 2007/357/CE della Commissione, del 22 maggio 2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 44).»;

4)

dopo il punto 37 (decisione 2006/437/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:

«38.

32007 D 0268: Decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE (GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

5)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0174: Decisione 2007/174/CE della Commissione, del 20 marzo 2007 (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 11).»;

6)

dopo il punto 45 (regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il punto seguente:

«46.

32007 D 0182: Decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

7)

al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 D 0265: Decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007 (GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 17).»


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