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Document 22007D0134

    Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2007, del 26 ottobre 2007 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 100 del 10.4.2008, p. 33–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/134(2)/oj

    10.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 100/33


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 134/2007

    del 26 ottobre 2007

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2007 del 28 settembre 2007 (1).

    (2)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2007 del 28 settembre 2007 (2).

    (3)

    È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3).

    (4)

    È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (4).

    (5)

    È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 (5).

    (6)

    È opportuno integrare nell'accordo la decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (6).

    (7)

    È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (7).

    (8)

    È opportuno integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e alla denominazione dei gruppi scientifici permanenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (8).

    (9)

    È opportuno integrare nell'accordo la decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (9).

    (10)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

    (11)

    La presente decisione si applica all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1304/2003, (rettificato nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46), (CE) n. 1642/2003, (CE) n. 2230/2004 e (CE) n. 575/2006, della decisione 2004/478/CE, (rettificata nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60), e della decisione 2006/478/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (10) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 12.

    (2)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 21.

    (3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    (4)  GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6; rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

    (5)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

    (6)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

    (7)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64.

    (8)  GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3.

    (9)  GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.

    (10)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

    1)

    dopo il punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

    «Legislazione alimentare generale e Autorità europea per la sicurezza alimentare

    13.

    32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da:

    32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

    32006 R 0575: regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    il regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I;

    b)

    gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso “l'Autorità”, senza diritto di voto. Se non altrimenti disposto in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

    c)

    gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto;

    d)

    il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    “La legislazione degli Stati EFTA riguardante la produzione, l'importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi deve rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, comprese misure efficaci volte a impedire che i prodotti ritirati dal mercato di uno Stato membro dell'UE possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.”;

    e)

    l'Autorità di vigilanza EFTA riceve le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 3, 32, paragrafo 2, 33, paragrafi 4 e 6, e 34, paragrafo 4;

    f)

    l'articolo 29 si applica con i seguenti adattamenti:

    uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi questione di sua competenza. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Autorità onde ottenere il suo parere;

    l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere pareri scientifici all'Autorità. L'Autorità di vigilanza EFTA collabora con la Commissione per garantire un'impostazione armonizzata;

    g)

    l'articolo 31 si applica con il seguente adattamento:

    l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica e tecnica, ai sensi dell'articolo 31, per le questioni di sua competenza a norma dell'accordo;

    h)

    nell’articolo 48 viene aggiunto il testo seguente:

    “In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.”;

    i)

    gli articoli 53 e 54 si applicano con i seguenti adattamenti:

    1)

    nel caso di alimenti o mangimi originari della Comunità o di uno Stato EFTA si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    qualora la Comunità o uno Stato EFTA intendano adottare misure urgenti nei confronti delle altre parti contraenti, ne informano immediatamente le altre parti.

    Le misure proposte sono notificate immediatamente a ciascuna parte contraente, alla Commissione CE e all'Autorità di vigilanza EFTA.

    Fatta salva la possibilità dell'immediata entrata in vigore delle misure, si svolgono il più rapidamente possibile consultazioni tra la Commissione europea e le parti interessate, a richiesta di una di esse, per trovare soluzioni adeguate.

    In caso di disaccordo, qualsiasi parte interessata può sottoporre la questione al Comitato misto SEE. In mancanza di accordo in sede di Comitato misto SEE, una parte contraente può adottare le misure appropriate, che sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo;

    b)

    se intende adottare una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, la Commissione europea ne dà immediata notifica all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA.

    Se la Commissione CE adotta una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, lo Stato EFTA interessato, dopo essere stato consultato e previo esame della situazione, adotta misure corrispondenti, salvo che la sua particolare situazione indichi che tali misure sono ingiustificate. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione CE.

    Le consultazioni si svolgono quanto prima al fine di trovare soluzioni appropriate. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni della lettera a), quarto comma;

    2)

    nel caso di alimenti o mangimi originari di un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri della CE misure urgenti corrispondenti a quelle prese da questi ultimi riguardo alle importazioni da paesi terzi;

    b)

    nel caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE;

    c)

    l'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure urgenti in attesa che siano adottate le decisioni di cui alla lettera a);

    d)

    il comitato misto SEE può prendere atto delle decisioni comunitarie;

    j)

    l'articolo 60 è modificato come segue:

    1)

    nel paragrafo 1 viene aggiunto il testo seguente:

    “Qualora uno Stato EFTA ritenga che una misura adottata da uno Stato membro dell'UE sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo, deferisce la questione al Comitato misto SEE. La disposizione precedente si applica anche qualora uno Stato membro dell'UE ritenga che una misura adottata da uno Stato EFTA sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo.”;

    2)

    nella prima e nell'ultima frase del paragrafo 2, le parole “i due Stati membri” sono sostituite da “lo Stato EFTA e lo Stato membro dell'UE” e le parole “la Commissione” sono sostituite da “il Comitato misto SEE”. Nella seconda frase, le parole “la Commissione può” sono sostituite da “il Comitato misto SEE può, su richiesta di una delle parti contraenti,”;

    k)

    gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;

    l)

    gli Stati EFTA concedono all'Autorità privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.»;

    2)

    dopo il punto 29 [regolamento (CE) n. 1177/2006/CE della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I vengono aggiunti i punti seguenti:

    «30.

    32003 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6); rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

    31.

    32004 D 0478: decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98); rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

    Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione 2004/478/CE si intendono adattate come in appresso:

    Qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.

    32.

    32004 R 2230: regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

    33.

    32006 D 0478: Decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7).»;

    3)

    dopo il punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

    «Legislazione alimentare generale e Autorità europea per la sicurezza alimentare

    41.

    32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da:

    32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

    32006 R 0575: regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    il regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I;

    b)

    gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso “l'Autorità”, senza diritto di voto. Se non altrimenti disposto in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

    c)

    gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto;

    d)

    il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    “La legislazione degli Stati EFTA riguardante la produzione, l'importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi deve rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, comprese misure efficaci volte a impedire che i prodotti ritirati dal mercato di uno Stato membro dell'UE possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.”;

    e)

    l'Autorità di vigilanza EFTA riceve le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 3, 32, paragrafo 2, 33, paragrafi 4 e 6, e 34, paragrafo 4;

    f)

    l'articolo 29 si applica con i seguenti adattamenti:

    uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi questione di sua competenza. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Autorità onde ottenere il suo parere.

    L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere pareri scientifici all'Autorità. L'Autorità di vigilanza EFTA collabora con la Commissione per garantire un'impostazione armonizzata;

    g)

    l'articolo 31 si applica con il seguente adattamento:

    l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica e tecnica, ai sensi dell'articolo 31, per le questioni di sua competenza a norma dell'accordo;

    h)

    nell’articolo 48 viene aggiunto il testo seguente:

    “In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”;

    i)

    gli articoli 53 e 54 si applicano con i seguenti adattamenti:

    1)

    nel caso di alimenti o mangimi originari della Comunità o di uno Stato EFTA si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    qualora la Comunità o uno Stato EFTA intendano adottare misure urgenti nei confronti delle altre parti contraenti, ne informano immediatamente le altre parti.

    Le misure proposte sono notificate immediatamente a ciascuna parte contraente, alla Commissione CE e all'Autorità di vigilanza EFTA.

    Fatta salva la possibilità dell'immediata entrata in vigore delle misure, si svolgono il più rapidamente possibile consultazioni tra la Commissione europea e le parti interessate, a richiesta di una di esse, per trovare soluzioni adeguate.

    In caso di disaccordo, qualsiasi parte interessata può sottoporre la questione al Comitato misto SEE. In mancanza di accordo in sede di Comitato misto SEE, una parte contraente può adottare le misure appropriate, che sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo;

    b)

    se intende adottare una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, la Commissione europea ne dà immediata notifica all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA.

    Se la Commissione CE adotta una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, lo Stato EFTA interessato, dopo essere stato consultato e previo esame della situazione, adotta misure corrispondenti, salvo che la sua particolare situazione indichi che tali misure sono ingiustificate. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione CE.

    Le consultazioni si svolgono quanto prima al fine di trovare soluzioni appropriate. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni della lettera a), quarto comma;

    2)

    nel caso di alimenti o mangimi originari di un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri della CE misure urgenti corrispondenti a quelle prese da questi ultimi riguardo alle importazioni da paesi terzi;

    b)

    in caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE;

    c)

    l'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure urgenti in attesa che siano adottate le decisioni di cui alla lettera a);

    d)

    il Comitato misto SEE può prendere atto delle decisioni comunitarie;

    j)

    l'articolo 60 è modificato come segue:

    1)

    nel paragrafo 1 viene aggiunto il testo seguente:

    “Qualora uno Stato EFTA ritenga che una misura adottata da uno Stato membro dell'UE sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo, deferisce la questione al Comitato misto SEE. La disposizione precedente si applica anche qualora uno Stato membro dell'UE ritenga che una misura adottata da uno Stato EFTA sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo.”;

    2)

    Nella prima e nell'ultima frase del paragrafo 2, le parole “i due Stati membri” sono sostituite da “lo Stato EFTA e lo Stato membro dell'UE” e le parole “la Commissione” sono sostituite da “il Comitato misto SEE”. Nella seconda frase, le parole “la Commissione può” sono sostituite da “il Comitato misto SEE può, su richiesta di una delle parti contraenti,”;

    k)

    gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;

    l)

    gli Stati EFTA concedono all'Autorità privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

    m)

    il presente regolamento non si applica al Liechtenstein. Di conseguenza, il Liechtenstein non partecipa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare né contribuisce finanziariamente al suo funzionamento.

    42.

    32003 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6); rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

    43.

    32004 D 0478: decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98); rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione 2004/478/CE si intendono adattate come in appresso:

    qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.

    44.

    32004 R 2230: regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

    45.

    32006 D 0478: decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7).»;

    4)

    dopo il punto 54zzzb [regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

    «54zzzc.

    32002 R 0178: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1), modificato da:

    32003 R 1642: regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4),

    32006 R 0575: regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 si intendono adattate nel modo seguente:

    a)

    il regolamento e gli atti adottati a norma dello stesso si applicano all'Islanda senza il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I;

    b)

    gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in appresso “l'Autorità”, senza diritto di voto. Se non altrimenti disposto in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

    c)

    gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del Comitato, ma non hanno diritto di voto;

    d)

    il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    “La legislazione degli Stati EFTA riguardante la produzione, l'importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi deve rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, comprese misure efficaci volte a impedire che i prodotti ritirati dal mercato di uno Stato membro dell'UE possano essere esportati o riesportati in un paese terzo attraverso uno Stato EFTA.”;

    e)

    l'Autorità di vigilanza EFTA riceve le informazioni di cui agli articoli 26, paragrafo 3, 32, paragrafo 2, 33, paragrafi 4 e 6, e 34, paragrafo 4;

    f)

    l'articolo 29 si applica con i seguenti adattamenti:

    uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità un parere scientifico sulle questioni di sua competenza. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'Autorità onde ottenere il suo parere.

    L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere pareri scientifici all'Autorità. L'Autorità di vigilanza EFTA collabora con la Commissione per garantire un'impostazione armonizzata;

    g)

    l'articolo 31 si applica con il seguente adattamento:

    l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica e tecnica, ai sensi dell'articolo 31, per le questioni di sua competenza a norma dell'accordo;

    h)

    nell’articolo 48 viene aggiunto il testo seguente:

    “In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.”;

    i)

    gli articoli 53 e 54 si applicano con i seguenti adattamenti:

    1)

    nel caso di alimenti o mangimi originari della Comunità o di uno Stato EFTA si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    qualora la Comunità o uno Stato EFTA intendano adottare misure urgenti nei confronti delle altre parti contraenti, ne informano immediatamente le altre parti.

    Le misure proposte sono notificate immediatamente a ciascuna parte contraente, alla Commissione CE e all'Autorità di vigilanza EFTA.

    Fatta salva la possibilità dell'immediata entrata in vigore delle misure, si svolgono il più rapidamente possibile consultazioni tra la Commissione europea e le parti interessate, a richiesta di una di esse, per trovare soluzioni adeguate.

    In caso di disaccordo, qualsiasi parte interessata può sottoporre la questione al Comitato misto SEE. In mancanza di accordo in sede di Comitato misto SEE, una parte contraente può adottare le misure appropriate, che sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo;

    b)

    se intende adottare una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, la Commissione europea ne dà immediata notifica all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA.

    Se la Commissione CE adotta una decisione relativa a misure urgenti riguardo a una parte del territorio della Comunità, lo Stato EFTA interessato, dopo essere stato consultato e previo esame della situazione, adotta misure corrispondenti, salvo che la sua particolare situazione indichi che tali misure sono ingiustificate. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione CE.

    Le consultazioni si svolgono quanto prima al fine di trovare soluzioni appropriate. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni della lettera a), quarto comma;

    2)

    nel caso di alimenti o mangimi originari di un paese terzo si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri della CE misure urgenti corrispondenti a quelle prese da questi ultimi riguardo alle importazioni da paesi terzi;

    b)

    in caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE;

    c)

    l'applicazione del presente paragrafo non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure urgenti in attesa che siano adottate le decisioni di cui alla lettera a);

    d)

    il comitato misto SEE può prendere atto delle decisioni comunitarie;

    j)

    l'articolo 60 è modificato come segue:

    1)

    nel paragrafo 1 viene aggiunto il testo seguente:

    “Qualora uno Stato EFTA ritenga che una misura adottata da uno Stato membro dell'UE sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo, deferisce la questione al Comitato misto SEE. La disposizione precedente si applica anche qualora uno Stato membro dell'UE ritenga che una misura adottata da uno Stato EFTA sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento dell'accordo.”;

    2)

    nella prima e nell'ultima frase del paragrafo 2, le parole “i due Stati membri” sono sostituite da “lo Stato EFTA e lo Stato membro dell'UE” e le parole “la Commissione” sono sostituite da “il Comitato misto SEE”. Nella seconda frase, le parole “la Commissione può” sono sostituite da “il Comitato misto SEE può, su richiesta di una delle parti contraenti,”;

    k)

    gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo;

    l)

    gli Stati EFTA concedono all'Autorità privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

    m)

    il presente regolamento non si applica al Liechtenstein. Di conseguenza, il Liechtenstein non partecipa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare né contribuisce finanziariamente al suo funzionamento.

    54zzzd.

    32003 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 6); rettifica nella GU L 186 del 25.7.2003, pag. 46.

    54zzze.

    32004 D 0478: decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98); rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 60.

    Ai fini dell’accordo, le disposizioni della decisione 2004/478/CE si intendono adattate come in appresso:

    qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un'unità di crisi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall'Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell'unità di crisi.

    54zzzf.

    32004 R 2230: regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).

    54zzzg.

    32006 D 0478: decisione 2006/478/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7).»


    Dichiarazione degli Stati EFTA relativa all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante la legislazione alimentare generale e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

    L'accordo SEE non prevede una politica commerciale comune per le esportazioni di alimenti e mangimi nei paesi terzi. Gli Stati EFTA dichiarano tuttavia di considerare le rispettive legislazioni e procedure nazionali perfettamente in linea con le disposizioni della legislazione UE in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. Gli Stati EFTA sono inoltre disposti a informare la Commissione di qualsiasi modifica della legislazione nazionale riguardante le esportazioni di alimenti e mangimi nei paesi terzi.


    Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla partecipazione dell'Autorità di vigilanza EFTA al foro consultivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

    Le parti prendono atto che, ai fini dell'integrazione del regolamento (CE) n. 178/2002 nell'accordo SEE, il direttore esecutivo può invitare l'Autorità di vigilanza EFTA, in qualità di osservatore, alle riunioni del foro consultivo.


    Dichiarazione del governo della Norvegia sugli accordi di equivalenza

    Regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante la legislazione alimentare generale e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

    Qualora la Norvegia negozi accordi di equivalenza nel settore veterinario con paesi terzi firmatari di accordi di equivalenza con l'Unione europea, si impegna a negoziare accordi paralleli a quelli della Comunità onde evitare discrepanze.


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