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Document 22006D0919

    2006/919/CE: Decisione n. 1/2006 del comitato congiunto CE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 25 ottobre 2006 che modifica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    GU L 357 del 15.12.2006, p. 1–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 577–628 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/919/oj

    15.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 357/1


    DECISIONE n. 1/2006 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

    del 25 ottobre 2006

    che modifica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    (2006/919/CE)

    IL COMITATO CONGIUNTO,

    vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) (in prosieguo: la convenzione), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3;

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità ha concluso la revisione delle disposizioni sull’impiego del documento amministrativo unico (DAU), che ha portato, in particolare, ad una riduzione del numero di informazioni richieste agli operatori economici e alla codificazione di una serie di tali informazioni. La revisione non modifica sostanzialmente la convenzione. È opportuno apportare tuttavia taluni adeguamenti minori, per mantenere la coesione del dispositivo di legge che definisce l’impiego del DAU in Europa.

    (2)

    È risultato, inoltre, opportuno ripubblicare i formulari del DAU, modificati dalla loro introduzione.

    (3)

    Occorre pertanto modificare gli allegati I e II della convenzione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   L’allegato I della convenzione è modificato conformemente all’allegato A.

    2.   L’allegato II della convenzione è modificato conformemente all’allegato B.

    Articolo 2

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    2.   Essa si applica dal 1o gennaio 2007

    Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 2006

    Per il Comitato congiunto

    Il Presidente

    Mirosław F. ZIELIŃSKI


    (1)  GU L 134 del 22.05.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/95 del Comitato congiunto (GU L 117 del 14.5.1996, pag. 18).


    ALLEGATO A

    Le appendici da 1 a 4 dell’allegato I sono modificate come segue:

    1.

    I modelli DAU di cui all’appendice 1 sono sostituiti dai seguenti.

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    2.

    I modelli DAU di cui all’appendice 2 sono sostituiti dai seguenti.

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    3.

    I modelli DAU di cui all’appendice 3 sono sostituiti dai seguenti.

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    4.

    I modelli DAU di cui all’appendice 4 sono sostituiti dai seguenti.

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    ALLEGATO B

    L’appendice 3 dell'allegato II è modificata come segue:

    1)

    Nel titolo I:

    a)

    il primo trattino del secondo comma della parte B è sostituito dal seguente:

    «—

    formalità di esportazione: caselle nn. 1 (prima e seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54,»

    b)

    il secondo trattino del secondo comma della parte B è sostituito dal seguente:

    «—

    formalità di transito: caselle nn. 1 (terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56,»

    2)

    Nel titolo II, sezione I:

    a)

    la nota esplicativa della casella n. 2 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 2 : Esportatore

    L’uso di questa casella è facoltativo per la parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interessata. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

    In caso di trasporto di collettame, le parti contraenti possono prevedere che la menzione “Vari” sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l’elenco degli speditori.

    Per quanto riguarda il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti.»

    b)

    La nota esplicativa della casella n. 14 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 14: Dichiarante o rappresentante dell'esportatore

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interessata conformemente alle norme in vigore. In caso d’identità tra il dichiarante e l’esportatore, menzionare “Esportatore”. Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).»

    c)

    La nota esplicativa della casella n. 15 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 15: Paese d’esportazione

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda le formalità d’esportazione ma obbligatoria ai fini del transito.

    Indicare il nome del paese dal quale sono esportate le merci.

    Nella casella n. 15a, indicare il codice di tale paese.

    La casella n. 15b è facoltativa per le parti contraenti (indicare la regione da cui sono esportate le merci).

    La casella n. 15b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito.»

    d)

    La nota esplicativa della casella n. 17 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 17: Paese di destinazione

    Indicare il nome del paese interessato. Nella casella n. 17a, indicare il codice corrispondente a tale paese. In questa fase degli scambi, la casella n. 17b deve restare vuota.

    La casella n. 17b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito.»

    e)

    La nota esplicativa della casella n. 25 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

    Indicare, conformemente al codice previsto nell’allegato III, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente di esportazione.

    Per quanto concerne il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti.»

    f)

    La nota esplicativa della casella n. 29 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 29: Ufficio d’uscita

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio della parte contraente interessata).»

    g)

    La nota esplicativa della casella n. 50 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 50: Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma

    Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’obbligato principale nonché, se del caso, il numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome e il nome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l’obbligato principale.

    Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare destinato ad essere conservato dall’ufficio di partenza. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica.

    In caso di esportazione, il dichiarante o il rappresentante del medesimo può indicare il nome e l’indirizzo di un intermediario stabilito nella circoscrizione dell’ufficio di uscita, cui può essere restituito l’esemplare n. 3 vistato dall’ufficio di uscita.»

    h)

    La nota esplicativa della casella n. 51 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi)

    Menzionare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio e, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano negli elenchi degli “uffici doganali competenti per le operazioni di transito”. Indicare inoltre il paese mediante i codici all’uopo previsti.»

    3)

    Nel titolo II, sezione III:

    a)

    la nota esplicativa della casella n. 8 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 8 : Destinatario

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo delle medesime. In caso di collettame di pertinenza di vari destinatari, le parti contraenti possono prevedere che la menzione “Vari” sia indicata in questa casella; l’elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione. Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).»

    b)

    La nota esplicativa della casella n. 14 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 14: Dichiarante o rappresentante del destinatario

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo dell’interessato conformemente alle norme in vigore. In caso di identità tra il dichiarante e il destinatario, menzionare “destinatario”.

    Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).»

    c)

    La nota esplicativa della casella n. 25 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera

    Indicare, conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III, il modo di trasporto che corrisponde al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio della parte contraente di destinazione.»

    d)

    La nota esplicativa della casella n. 29 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 29: Ufficio d’entrata

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio della parte contraente interessata).»

    e)

    La nota esplicativa della casella n. 34 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 34: Codice del paese d’origine

    Casella facoltativa per le parti contraenti (indicare nella casella n. 34a il codice corrispondente al paese di origine eventualmente menzionato nella casella n. 16). Qualora nella casella n. 16 sia stata apposta la menzione “Vari”, indicare il codice corrispondente al paese di origine dell’articolo in questione (la casella n. 34b non deve essere compilata).»

    f)

    La nota esplicativa della casella n. 42 è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 42: Prezzo dell’articolo

    L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicare la quota dell’importo eventualmente indicato nella casella n. 22, che costituisce il prezzo di tale articolo).»


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