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Document 22006D0877

2006/877/CE: Decisione n. 3/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006 , relativa al regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)

GU L 350 del 12.12.2006, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/877/oj

12.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 350/1


DECISIONE N. 3/2006 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

del 27 settembre 2006

relativa al regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)

(2006/877/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall»altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e d), dell’allegato III,

visto l’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (2),

visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo (3),

vista la proposta della Commissione, elaborata in accordo con il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), dell'allegato III dispone che, dopo la firma dell'accordo, il comitato degli ambasciatori stabilisca il regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, di seguito «il Centro».

(2)

L'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), dell'allegato III dispone che, dopo la firma dell'accordo, il comitato degli ambasciatori stabilisca le procedure di adozione del bilancio del Centro,

DECIDE:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

SEZIONE 1

Principi di unità, verità del bilancio, pareggio e unità di conto

Articolo 1

1.   Tutte le entrate e le spese del Centro devono essere incluse in previsioni basate su un programma di lavoro annuale con stima dei costi elaborato per ciascun esercizio finanziario e figurare nel bilancio.

2.   Le entrate e le spese figuranti nel bilancio devono essere in pareggio.

Articolo 2

Il bilancio è compilato ed eseguito in euro e i conti sono presentati in euro. Per esigenze di tesoreria, tuttavia, il Centro è autorizzato ad effettuare operazioni nelle monete nazionali degli Stati membri dell’UE e degli Stati ACP.

Articolo 3

1.   Le entrate comprendono il contributo del Fondo europeo di sviluppo, di seguito «FES», l’importo proveniente dalle imposte sugli stipendi, sui salari e su altre retribuzioni pagati dal Centro, e altri introiti vari.

2.   Le entrate possono anche comprendere contributi di altri donatori a favore del bilancio del Centro.

3.   Il Centro può inoltre gestire per conto terzi risorse destinate al cofinanziamento di attività definite nell’allegato III dell’accordo. Le disposizioni finanziarie applicabili alla gestione di tali risorse sono esposte nell’articolo 34 della presente decisione.

Articolo 4

Le previsioni di spesa includono le spese operative e di funzionamento. Esse sono chiaramente distinte nel bilancio.

Articolo 5

1.   L’esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario.

Tuttavia, gli stanziamenti debitamente impegnati nel corso di un esercizio finanziario ma non pagati al 31 dicembre dello stesso esercizio sono automaticamente riportati all’esercizio successivo. Gli stanziamenti devono essere chiaramente identificati nei conti dell’esercizio corrente.

Gli stanziamenti disimpegnati alla fine di un esercizio finanziario sono riportati nella dotazione quinquennale prevista dal Centro nel quadro dell’accordo.

3.   Al termine di ciascun protocollo finanziario dell'accordo, gli stanziamenti impegnati ma non pagati sono automaticamente riportati al successivo protocollo finanziario dell'accordo. Gli stanziamenti impegnati ma non pagati al termine dell'accordo sono riportati soltanto per il periodo transitorio tra l'accordo in corso e quello successivo o, se del caso, per i dodici mesi del periodo di regolamento.

4.   Se all’apertura di un esercizio finanziario il bilancio non è stato ancora approvato, il direttore, per assicurare la continuità operativa del Centro, può autorizzare spese mensili, sempreché esse non superino, per articolo, un dodicesimo degli stanziamenti corrispondenti approvati nel pertinente articolo di bilancio dell’esercizio precedente.

Per quanto riguarda le spese operative trimestrali pagabili in anticipo ed approvate nel bilancio dell’esercizio precedente, le operazioni di impegno possono essere effettuate per articolo, a condizione che esse non superino un quarto degli stanziamenti totali approvati per l’esercizio precedente.

SEZIONE 2

Principi di buona gestione finanziaria

Articolo 6

1.   Gli stanziamenti di bilancio sono impiegati secondo il principio della sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.   Secondo il principio dell'economia, le risorse dovrebbero essere disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriata, e al miglior prezzo.

Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell’efficacia, devono essere raggiunti gli obiettivi specifici fissati e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3.   Gli obiettivi dovrebbero essere chiaramente definiti e la loro attuazione controllata tramite indicatori misurabili. Se del caso, i progetti da finanziare con risorse del FES dovrebbero basarsi su valutazioni ex ante. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere inclusi nei documenti trasmessi alla Commissione a sostegno della richiesta di contributo annuale del FES presentata dal Centro.

CAPO II

STESURA DEL BILANCIO

Articolo 7

1.   Nel quadro del documento di strategia globale ed entro i limiti del bilancio generale assegnato al Centro dal protocollo finanziario, il direttore elabora un progetto di programma di lavoro annuale e di bilancio. I progetti sono approvati dal consiglio d'amministrazione entro il 1o luglio dell’anno che precede la loro esecuzione e trasmessi al comitato degli ambasciatori ai fini dell'adozione.

2.   Il Centro trasmette copia del progetto di programma e di bilancio annuali alla Commissione che avvia allora le procedure comunitarie necessarie alla loro approvazione.

3.   Le risorse possono essere impegnate a decorrere dalla data alla quale l'autorità comunitaria adotta la decisione di finanziamento relativa al contributo richiesto sul FES. Il Centro è informato di tale decisione.

Articolo 8

1.   Le modalità di pagamento applicabili al contributo del FES sono fissate in una convenzione di finanziamento firmata tra il Centro e la Commissione.

2.   Il Centro versa al FES il contributo degli esercizi precedenti corrispondente a stanziamenti annullati sulla base di una verifica dei bilanci finanziari.

3.   Il bilancio è suddiviso in titoli (linee di bilancio), capitoli, articoli e voci in base alla natura o finalità delle entrate o delle spese.

Articolo 9

Se necessario, il direttore presenta un progetto di bilancio suppletivo o rettificativo, che è esaminato e approvato nella forma e secondo le procedure previste per il bilancio contenente le previsioni originarie.

CAPO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 10

1.   Il direttore dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità e entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. Egli rende conto della sua gestione al consiglio d'amministrazione.

2.   Il direttore deve utilizzare gli stanziamenti di bilancio conformemente ai principi di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 6.

Articolo 11

1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo con imputazione ad un articolo del bilancio.

Non si possono impegnare o autorizzare spese che superino gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio finanziario interessato ovvero gli stanziamenti riportati dall'esercizio finanziario precedente.

2.   Le entrate e le spese sono iscritte nei conti per la totalità del loro importo, senza contrazione fra di esse.

In deroga a tale disposizione, sono detratti dagli importi autorizzati i seguenti importi:

a)

le ammende applicate ad una parte di un contratto;

b)

le regolarizzazioni di importi pagati per errore, che possono essere detratti quando viene effettuata una successiva liquidazione relativa al capitolo, all’articolo e all’esercizio finanziario in relazione ai quali è stato effettuato il pagamento eccedente;

c)

il valore dei veicoli, delle attrezzature e delle installazioni oggetto di scambio parziale all'acquisto di nuovi articoli della stessa natura; il prezzo d’acquisto netto è contabilizzato come costo storico per la valutazione inventariale;

d)

gli sconti e le riduzioni effettuati sulle fatture e le memorie.

In deroga alla presente disposizione, possono inoltre essere nuovamente iscritti nella stessa voce (linea) della spesa iniziale:

a)

i rimborsi di importi pagati per errore;

b)

gli importi delle indennità di assicurazione riscosse;

c)

i proventi della vendita di veicoli, attrezzature e installazioni alienati in occasione della loro sostituzione;

d)

i proventi della vendita di pubblicazioni e film;

e)

i divari di tasso di cambio constatati nell’esecuzione del bilancio, che possono formare oggetto di una compensazione. Il risultato finale, a prescindere dal fatto che esso sia positivo o negativo, figura nel rendiconto finanziario.

Articolo 12

Gli storni da titolo a titolo sono sottoposti all’approvazione del consiglio d'amministrazione. Gli storni da capitolo a capitolo o all’interno dei capitoli sono decisi dal direttore, che ne informa il consiglio d'amministrazione.

Articolo 13

Le entrate del Centro sono versate in uno o più conti intestati al Centro.

CAPO IV

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 14

1.   Un controllore finanziario nominato dal consiglio d'amministrazione è responsabile della preventiva verifica dell'impegno e dell'autorizzazione di ciascuna spesa, entrata e anticipo.

2.   Il controllore finanziario ha una comprovata esperienza in materia di regolamenti finanziari delle organizzazioni internazionali e di verifica dei conti.

3.   Il controllore finanziario è soggetto al regime applicabile al personale del Centro. Nella sua veste egli risponde amministrativamente al direttore del Centro. Tuttavia, i provvedimenti concernenti azioni disciplinari, sospensione, cessazione definitiva delle funzioni o procedimenti legali sono adottati dal consiglio d'amministrazione su proposta circostanziata del direttore.

4.   La verifiche effettuate dal controllore finanziario determinano il rilascio o il rifiuto dell'avallo. Scopo dell'avallo è assicurare che:

a)

la spesa o entrata sia coerente con il bilancio e con il regolamento;

b)

siano stati applicati i principi di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 6.

Le verifiche sono effettuate conformemente alle norme procedurali interne approvate dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

5.   Il rifiuto dell'avallo è motivato per iscritto al direttore. Salvo quando il motivo è l'insufficienza degli stanziamenti, il direttore può, mediante decisione circostanziata e sotto la propria responsabilità, ignorare il rifiuto dell'avallo da parte del controllore finanziario. Il direttore informa per iscritto il consiglio d'amministrazione, nella riunione immediatamente successiva, dell'eventuale decisione in tal senso.

6.   Il controllore finanziario ha accesso a tutta la documentazione giustificativa e a qualsiasi altro documento relativo alla spesa o entrata da verificare. Il controllore finanziario può effettuare verifiche in loco.

7.   Il controllore finanziario esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Il controllore finanziario non riceve istruzioni né è soggetto a limitazioni nell'esercizio delle sue funzioni.

8.   Il direttore può chiedere il parere del controllore finanziario su questioni inerenti all'analisi, all'organizzazione e al miglioramento delle procedure interne del Centro. Il direttore può anche chiedere al controllore finanziario di esaminare documenti per appurare se le operazioni finanziate dal bilancio siano state eseguite correttamente.

9.   A fine esercizio e al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo, il controllore finanziario redige una relazione annuale che riporta il suo parere sulla gestione finanziaria e sull'esecuzione del bilancio. Egli trasmette la relazione al direttore che la presenta, corredata delle sue osservazioni, al consiglio d'amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

CAPO V

GESTIONE DEL BILANCIO

Articolo 15

1.   Il bilancio del Centro è gestito conformemente al principio di separazione delle funzioni di ordinatore e di contabile. Gli stanziamenti sono gestiti dall’ordinatore, che è l’unico soggetto autorizzato ad assumere impegni in relazione alle spese, a determinare i diritti da recuperare e ad emettere ordini di riscossione e di pagamento.

2.   Le operazioni di riscossione e di pagamento sono effettuate dal contabile.

3.   L’ordinatore non può esercitare le funzioni di contabile.

Articolo 16

1.   Ogni disposizione che dia luogo a spese pagate dal Centro dev’essere preceduta da una proposta di impegno, corredata dei documenti giustificativi originali, da trasmettere al controllo finanziario per preventiva verifica.

2.   Può essere assunto un impegno provvisorio per spese ricorrenti.

3.   Gli impegni e gli ordini di pagamento sono contabilizzati. Sono tenute registrazioni contabili degli impegni e delle autorizzazioni.

Articolo 17

1.   La liquidazione delle spese da parte dell’ordinatore ha lo scopo di:

a)

verificare l’esistenza dei diritti del creditore;

b)

determinare o verificare l’esistenza e l’importo del credito;

c)

verificare le condizioni di esigibilità del credito.

2.   Ogni pagamento di spesa è subordinato alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano i diritti acquisiti dal creditore e, se del caso, il servizio prestato, le forniture effettuate o il lavoro svolto, o alla presentazione di altri documenti che giustifichino il pagamento.

Ogni decisione di pagamento dev’essere approvata dall’ordinatore competente.

Articolo 18

1.   L’ordinazione è l’atto con il quale l’ordinatore dà al contabile, mediante l’emissione di un ordine di pagamento, l’istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

2.   L’ordine di pagamento è accompagnato dai documenti giustificativi originali, recanti o corredati del visto dell’ordinatore comprovante che gli importi da pagare sono corretti, che i beni sono stati ricevuti o i servizi prestati.

3.   In alcuni casi, al posto degli originali possono essere accettate copie dei documenti giustificativi, autenticate dall’ordinatore.

4.   Gli ordini di pagamento sono trasmessi al controllo finanziario per verifica preventiva.

5.   Se del caso, l’ordine di pagamento trasmesso al contabile è corredato di un attestato in cui si indica che gli attivi in questione sono stati registrati nell’inventario.

Articolo 19

1.   Il pagamento è l’azione finale con la quale il Centro assolve i suoi obblighi nei confronti dei suoi creditori.

2.   Il pagamento è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

3.   In caso di errore sostanziale o di contestazione della validità dell’adempimento o di mancata osservanza delle formalità prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile sospende il pagamento. Il contabile informa immediatamente l’ordinatore e il controllore finanziario della sospensione, precisandone i motivi.

In caso di sospensione, il direttore può imporre per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il pagamento venga effettuato. In tali casi, egli informa per iscritto il consiglio d'amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 20

1.   I pagamenti sono, di regola, effettuati tramite un conto bancario o postale, di preferenza mediante bonifico bancario o, se esistono motivi validi, mediante assegno. Le transazioni sono emesse in euro, fatti salvi casi eccezionali debitamente giustificati e approvati dal Centro.

2.   Gli assegni e i bonifici bancari o postali recano due firme: quella del contabile e quella dell’ordinatore o di un rappresentante.

3.   Per ragioni debitamente comprovate il direttore può autorizzare pagamenti in contanti. Per tali pagamenti viene rilasciata una ricevuta.

4.   In caso di sistema informatico di gestione delle entrate e delle spese, le firme possono essere apposte per via informatica o elettronica.

5.   In assenza degli effettivi tassi di cambio utilizzati, i tassi di conversione da utilizzare per il calcolo in euro dei pagamenti da effettuare o delle entrate da riscuotere in valute ACP locali sono i tassi in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui cade la data effettiva dell’operazione, quali registrati dalla banca o dall’ufficio postale del Centro.

Articolo 21

1.   Per il pagamento di talune categorie di spese, definite dalle disposizioni d’applicazione del regolamento interno, possono essere create casse di anticipi conformemente alle condizioni stabilite dal Centro.

2.   Ciascuna decisione di autorizzare la creazione di una cassa di anticipi è presa dal direttore sulla base di una proposta d'impegno del membro del personale responsabile del fascicolo. Prima di essere trasmesse al direttore, le proposte devono essere approvate dal contabile e dal controllore finanziario.

3.   Ciascuna decisione relativa alla creazione di casse di anticipi deve indicare:

a)

il nome degli amministratori della cassa degli anticipi;

b)

la responsabilità degli amministratori della cassa degli anticipi;

c)

l’importo massimo degli anticipi autorizzati;

d)

la natura e l’importo massimo di ciascuna spesa;

e)

le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi.

4.   L’ordinatore e il contabile prendono le misure necessarie per liquidare gli anticipi autorizzati per gli importi esatti in questione entro i termini prescritti.

Articolo 22

1.   L’ordinatore per gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Centro è il direttore.

2.   Il direttore può delegare alcune delle sue funzioni ad un membro del personale sotto la sua autorità. Ciascuna decisione di delega di poteri precisa la durata e la portata di tale delega.

Articolo 23

1.   Il direttore nomina un contabile incaricato di:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti;

b)

preparare e presentare i conti, conformemente all’articolo 25;

c)

tenere la contabilità, conformemente all’articolo 25;

d)

applicare le regole e i metodi contabili nonché il piano contabile sulla scorta delle norme definite dal contabile della Commissione;

e)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f)

provvedere alla gestione della tesoreria d'intesa con il direttore.

2.   Il contabile ottiene dall’ordinatore, che ne garantisce l’affidabilità, tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che forniscano un quadro esatto delle attività finanziarie del Centro e dell’esecuzione del bilancio.

3.   Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 21, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

4.   Il contabile può, nell’esercizio delle sue funzioni e con l'accordo del direttore, delegare alcuni compiti a membri del personale posti sotto la responsabilità gerarchica diretta del contabile. L’atto di delega definisce i compiti affidati a tali membri nonché i loro diritti e obblighi.

Articolo 24

1.   Il recupero di ogni somma dovuta al Centro dà luogo all’emissione di un ordine di riscossione da parte dell’ordinatore. Gli ordini di riscossione sono approvati dal controllore finanziario.

2.   Il contabile è responsabile degli ordini di riscossione che gli sono trasmessi dall’ordinatore.

3.   Per tutti i pagamenti in contanti effettuati al contabile o all’amministratore degli anticipi viene rilasciata una ricevuta.

CAPO VI

CONTABILITÀ, PRESENTAZIONE E CONTROLLO DEI BILANCI FINANZIARI, REVISIONE, CORTE DEI CONTI, OLAF

Articolo 25

1.   La contabilità è tenuta in euro, secondo il metodo della partita doppia e sulla base dell’anno civile. Essa presenta tutte le entrate e le spese dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni esercizio e comprende i corrispondenti documenti giustificativi.

I conti sono chiusi a fine esercizio per consentire la stesura del bilancio finanziario del Centro.

2.   Le scritture sono tenute sulla base di un sistema contabile comprendente una nomenclatura delle voci di bilancio che fa una netta distinzione tra i conti che consentono la stesura del bilancio finanziario e quelli che consentono la stesura del conto delle entrate e delle spese. Tali scritture sono registrate in libri o su schede che permettono la stesura di un bilancio mensile generale. Tutti gli anticipi sono iscritti in un conto provvisorio e liquidati entro e non oltre la fine del successivo esercizio finanziario, tranne in caso di anticipi permanenti.

3.   Il Centro definisce un bilancio finanziario e un conto delle entrate e delle spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno N+1.

Il bilancio finanziario presenta le attività e le passività del Centro al 31 dicembre dell’esercizio finanziario precedente.

Il conto delle entrate e delle spese comprende:

a)

una tabella «Entrate» che presenta:

stime delle entrate per l'anno civile,

variazioni rispetto alle stime delle entrate,

diritti sorti nell'anno civile,

importi in attesa di recupero alla scadenza dell'anno civile,

entrate supplementari;

b)

una tabella «Spese» che presenta:

una tabella riassuntiva degli stanziamenti impegnati, degli stanziamenti riportati dall'anno N e degli stanziamenti annullati,

una tabella riassuntiva degli stanziamenti riportati dall'anno N-1 e degli stanziamenti annullati,

una tabella che presenta un quadro globale degli impegni e delle autorizzazioni per l'anno N,

una tabella che presenta un quadro globale degli impegni e delle autorizzazioni per gli stanziamenti riportati dall'anno N-1;

c)

note sul bilancio finanziario comprendenti:

i principi contabili applicati,

note e calcoli dettagliati che illustrano le voci figuranti nel bilancio finanziario,

i chiarimenti necessari per assicurare la trasparenza dei conti.

4.   Ciascun trimestre si provvede alla stesura e all'invio al comitato degli ambasciatori di un bilancio finanziario indicante la situazione in materia di esecuzione del bilancio in corso e di utilizzazione degli stanziamenti riportati; esso è certificato dal controllore finanziario e trasmesso al consiglio d'amministrazione.

Articolo 26

1.   Il consiglio d'amministrazione designa per una durata massima di tre anni un’impresa di audit di rinomanza internazionale sulla base di una raccomandazione del direttore del Centro e tramite bando di gara.

2.   Il mandato dei verificatori consiste nel controllare i libri e la gestione dei conti del Centro, garantire che gli inventari e i bilanci siano stati compilati correttamente e in buona fede, ed accertare che le informazioni sui conti del Centro siano corrette.

3.   L’oggetto dell’audit, che si effettua sulla base dei documenti contabili e, se del caso, in loco, consiste nell’accertare la legittimità e la regolarità della riscossione delle entrate e delle spese autorizzate, nonché la qualità della gestione finanziaria.

4.   I verificatori certificano che i bilanci finanziari siano stati redatti correttamente e secondo i principi contabili internazionali e che forniscano un quadro esatto della situazione finanziaria del Centro.

5.   I verificatori elaborano una relazione al più tardi entro il 30 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario. La relazione è trasmessa al direttore che la inoltra, corredata delle sue eventuali osservazioni, al consiglio d'amministrazione, il quale la presenta al comitato accompagnata dalle sue raccomandazioni.

Sulla base di tale relazione e del bilancio finanziario, il comitato degli ambasciatori concede al direttore il discarico per l’esecuzione del bilancio.

6.   I verificatori consigliano il Centro riguardo ai rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

I verificatori sono responsabili di:

a)

verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e i risultati conseguiti dal Centro nella realizzazione dei programmi e nell'avvio delle iniziative necessarie in relazione ai rischi ad essi associati;

b)

verificare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi interni di controllo relativi alle operazioni di esecuzione del bilancio.

7.   I verificatori sottopongono a audit tutte le attività e unità del Centro. Essi hanno accesso pieno e illimitato a tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 27

La Commissione (per conto della Comunità), la Corte dei conti e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono effettuare controlli sui finanziamenti del FES ricevuti dal Centro in conformità al regolamento finanziario del 9o FES.

La Corte dei conti può verificare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese nonché il rispetto delle disposizioni dell’accordo e del regolamento finanziario del 9o FES.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ANTICIPI

Articolo 28

Gli ordinatori che nell’accertare i diritti da recuperare, nell’emettere ordini di riscossione, nell’impegnare una spesa o nel firmare un ordine di pagamento non si conformano al presente regolamento finanziario impegnano la propria responsabilità disciplinare e, se del caso, patrimoniale. Ciò vale anche quando trascurano di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascurano o ritardano, senza giustificazione, l’emissione di ordini di riscossione.

Tale responsabilità può essere fatta valere nei confronti dell’ordinatore soltanto in caso di inadempienza intenzionale o dovuta a grave negligenza.

Articolo 29

1.   Il contabile impegna la propria responsabilità disciplinare e, se del caso, patrimoniale se effettua pagamenti in violazione dell’articolo 19.

Il contabile risponde personalmente sotto il profilo disciplinare e patrimoniale della perdita o del deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia, se la perdita o il deterioramento sono causati intenzionalmente o sono dovuti a grave negligenza da parte sua.

Alle stesse condizioni, il contabile è responsabile della corretta esecuzione degli ordini ricevuti in relazione all’impiego e alla gestione dei conti bancari e postali, in particolare:

a)

se riscuote o paga importi non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

b)

se effettua pagamenti a soggetti non aventi diritto.

2.   Gli amministratori di anticipi rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e, se del caso, patrimoniale nei seguenti casi:

a)

se non possono giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

b)

se effettuano pagamenti a soggetti non aventi diritto.

Essi rispondono personalmente sotto il profilo disciplinare e patrimoniale della perdita o del deterioramento di fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se la perdita o il deterioramento sono causati intenzionalmente o sono dovuti a grave negligenza da parte loro.

Articolo 30

1.   I contabili e gli amministratori di anticipi si assicurano contro i rischi di cui all'articolo 29.

I pertinenti costi di assicurazione sono coperti dal Centro. Esso specifica le categorie dei membri del personale che esercitano le funzioni di contabile e amministratore di anticipi, nonché le condizioni alle quali esso copre i costi sostenuti da detti membri del personale per assicurarsi contro i rischi inerenti alle loro funzioni.

2.   Indennità speciali sono concesse ai contabili e agli amministratori di anticipi. L’importo di tali indennità è stabilito in un regolamento emesso dal Centro e approvato dal consiglio d'amministrazione. Gli importi corrispondenti a tali indennità sono accreditati ogni mese su un conto aperto dal Centro a nome di ciascuno dei suddetti membri del personale, al fine di costituire fondi di garanzia mediante i quali coprire gli eventuali disavanzi di cassa o perdite bancarie che impegnino la responsabilità della persona interessata, nella misura in cui tali disavanzi non siano stati indennizzati dalle società di assicurazione.

Il saldo attivo dei conti di garanzia viene corrisposto alle persone interessate dopo la fine del loro incarico di contabile o amministratore di anticipi e dopo la concessione alle stesse del discarico definitivo per la loro gestione.

3.   Il discarico al contabile o all’amministratore di anticipi è concesso dal direttore, sulla base delle relazioni dei revisori esterni, entro i due anni successivi alla trasmissione del bilancio finanziario al comitato degli ambasciatori.

Articolo 31

La responsabilità disciplinare e patrimoniale degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori di anticipi è determinata conformemente allo statuto del personale del Centro.

Articolo 32

I membri del personale non hanno diritto di intervenire sull’esecuzione del bilancio quando i loro propri interessi possano entrare in conflitto con quelli del Centro. Nel caso in cui si presenti una situazione siffatta, i membri del personale interessati devono astenersi da qualsiasi azione e riferire in merito al proprio superiore gerarchico.

Esiste un conflitto di interessi quando, nel quadro dell’esecuzione del bilancio, i membri del personale non possono esercitare le proprie funzioni con piena imparzialità e obiettività a motivo di legami familiari o personali, affinità nazionali o politiche, interessi economici, o di qualsivoglia altro motivo che crei un legame tra i loro interessi e quelli del beneficiario.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 33

L’aggiudicazione degli appalti è effettuata conformemente alla regolamentazione generale relativa alle opere, forniture e servizi, quale approvata con decisione n. 2/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 7 ottobre 2002, relativa all’attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell’allegato IV dell’accordo di Cotonou (4).

Le modalità di attuazione della succitata regolamentazione generale sono definite in un regolamento interno approvato dal consiglio d'amministrazione previo parere della Commissione.

Articolo 34

1.   Conformemente al suo mandato, il Centro può altresì gestire stanziamenti per conto terzi. L’elenco di tali risorse figura in un allegato del bilancio del Centro.

2.   Il presente regolamento finanziario è applicabile alla gestione di tali risorse.

3.   La gestione di tali risorse per conto terzi è oggetto di una contabilità separata.

4.   I bilanci finanziari di ciascun fondo gestito dal Centro per conto terzi comprendono un bilancio e un conto delle entrate e delle spese, indicanti la situazione al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in questione. Essi sono vidimati conformemente alle disposizioni della convenzione firmata tra il Centro e l’interessato.

In assenza di tali disposizioni, la vidimazione è effettuata dai verificatori esterni del Centro.

5.   Tali bilanci finanziari sono acclusi a titolo di allegato ai bilanci finanziari del Centro.

Articolo 35

1.   Viene tenuto un inventario permanente dei beni mobili e immobili appartenenti al Centro. Soltanto i beni mobili di valore pari o superiore a 350 EUR sono inventariati. Il numero di inventario viene indicato su ciascuna fattura prima che venga pagata.

2.   Le vendite di beni mobili e di attrezzatura di valore di acquisto unitario superiore a 350 EUR devono formare oggetto di una pubblicità appropriata.

3.   Ogniqualvolta un bene o un articolo dell’inventario venga alienato, eliminato o risulti mancante a seguito di perdita o furto o per qualsiasi altra ragione, viene redatta una relazione firmata sia dal direttore che dalla persona responsabile dell’attrezzatura.

4.   L'inventario fisico e l'inventario contabile sono riconciliati a fine esercizio. La riconciliazione è vidimata dai verificatori esterni.

Articolo 36

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto gli compete, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

Articolo 37

Il regolamento finanziario del Centro, approvato con decisione n. 2/91 del comitato degli ambasciatori ACP-CEE del 19 aprile 1991, è abrogato.

Articolo 38

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2006.

Per il comitato degli ambasciatori

Il presidente

R. MAKONGO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(3)  GU L 83 del 01.04.2003, pag. 1

(4)  GU L 320 del 23.11.2002, pag. 1.


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