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Document 22006D0138
Decision of the EEA Joint Committee No 138/2006 of 27 October 2006 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2006, del 27 ottobre 2006 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2006, del 27 ottobre 2006 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 366 del 21.12.2006, p. 83–84
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 941–942
(MT)
In force
21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/83 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 138/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2006 del 10 marzo 2006 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti integrando la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:
1. |
Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2004 e al programma di cui al nono trattino a decorrere dal 1o gennaio 2007.» |
2. |
Nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 61.
(2) GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.