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Document 22005D0711
2005/711/EC: Decision No 1/2005 of the EC-EFTA Joint Committee on the simplification of formalities in trade in goods of 4 October 2005 inviting Romania to accede to the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods
2005/711/CE: Decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
2005/711/CE: Decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
GU L 352M del 31.12.2008, p. 339–340
(MT)
GU L 269 del 14.10.2005, p. 44–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/44 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI
del 4 ottobre 2005
che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
(2005/711/CE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) (di seguito «convenzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In preparazione dell'adesione della Romania all’Unione europea, gli scambi con questo paese sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da espletare negli scambi di merci tra la Romania e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |
(2) |
Per ottenere tale semplificazione, è opportuno invitare la Romania ad aderire alla convenzione, |
DECIDE:
Articolo 1
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 bis della convenzione, la Romania è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Romania allegato alla presente decisione, a divenire parte contraente di detta convenzione a partire dal 1o gennaio 2006.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Basilea, addì 4 ottobre 2005.
Per il comitato congiunto
Il presidente
Rudolf DIETRICH
(1) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/95 (GU L 117 del 14.5.1996, pag. 18).
Egregio Signor …,
Mi pregio comunicarLe la decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
L'adesione della Romania alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania, conformemente all'articolo 11 bis di detta convenzione.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Il segretario generale
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
La Romania,
preso atto della decisione n. 1/2005 del comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci», del 4 ottobre 2005, che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci,
desiderando divenire parte contraente di detta convenzione,
DICHIARA CON LA PRESENTE:
di aderire alla convenzione;
di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania;
di accettare le diverse raccomandazioni e decisioni che il comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» potrebbe adottare tra la data del 4 ottobre 2005 e quella in cui l'adesione della Romania ha effetto conformemente all'articolo 11 bis della convenzione.
Fatto a …
Per la Romania