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Document 22005D0248

2005/248/CE: Decisione n. 1/2004 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 22 giugno 2004, riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1o gennaio 2005 fino all’apertura del tunnel di base del Lötschberg o al più tardi fino al 1o gennaio 2008

GU L 75 del 22.3.2005, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/248/oj

22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/58


DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

del 22 giugno 2004

riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1o gennaio 2005 fino all’apertura del tunnel di base del Lötschberg o al più tardi fino al 1o gennaio 2008

(2005/248/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l’articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 40, la Svizzera percepisce dal 1o gennaio 2001 una tassa per l’uso delle strade pubbliche sul suo territorio (tassa sul traffico di mezzi pesanti commisurata alle prestazioni). Le tasse applicabili dal 1o gennaio 2005 devono essere stabilite e differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (EURO).

(2)

A tal fine, l'accordo stabilisce la media ponderata delle tasse, la tassa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tasse applicabili alle varie categorie.

(3)

Le ponderazioni sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il comitato misto esamina i relativi inventari e determina gli importi delle tre categorie di tassazione in base a dette ponderazioni.

(4)

Il comitato misto ha esaminato gli inventari forniti dalla Svizzera.

(5)

Il comitato misto stabilisce la ponderazione, la ripartizione delle categorie di norme EURO tra le tre categorie di tassazione e il livello di tassazione per le tre categorie.

(6)

Nell’atto finale, la Svizzera dichiara che fisserà i diritti effettivi applicabili fino all’apertura del primo tunnel di base, o al più tardi fino al 1 gennaio 2008, ad un livello inferiore all’importo massimo consentito dall’accordo. È pertanto opportuno limitare la validità della presente decisione a questo periodo.

DECIDE:

Articolo 1

Il 9,79 % dei chilometri complessivi percorsi sul territorio svizzero nei mesi di dicembre 2003, gennaio 2004 e febbraio 2004 dai veicoli di oltre 3,5 tonnellate è stato effettuato da veicoli della categoria di norme EURO 0, l’8,47 % dai veicoli della categoria di norme EURO 1, il 41,09 % dai veicoli della categoria di norme EURO 2 e il 40,65 % dai veicoli della categoria di norme EURO 3.

Articolo 2

La tassa commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, ammonta a:

346 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 1,

302 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 2,

258 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 3.

Articolo 3

La categoria di tassazione 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 1 e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO 1. La categoria di tassazione 2 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 2. La categoria di tassazione 3 si applica ai veicoli appartenenti alle classi di emissioni EURO 3, EURO 4 ed EURO 5.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 2005.

Fatto a Berna, il 22 giugno 2004.

Per la Confederazione svizzera

Il presidente

Max FRIEDLI

Per la Comunità europea

Il capo della delegazione

Heinz HILBRECHT


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