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Document 22005D0026

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2005, dell'11 marzo 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 198 del 28.7.2005, pp. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/26(2)/oj

28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 26/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/63/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province dell'Italia sono indenni da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/199/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune province in Italia come ufficialmente indenni da brucellosi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/230/CE della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che talune province in Italia sono indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/252/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la decisione 2001/106/CE con riguardo ai centri di magazzinaggio dello sperma bovino (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/315/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri conformemente alla direttiva 64/432/CEE (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/320/CE della Commissione, del 31 marzo 2004, che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2001/618/CE e 2003/467/CE in ordine alla qualifica dei paesi aderenti per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis), la malattia di Aujeszky, la leucosi bovina enzootica, la brucellosi e la tubercolosi dei bovini, nonché alla qualifica della Francia per quanto riguarda la malattia di Aujeszky (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/448/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (12), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64.

(13)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/63/CE, 2004/101/CE, 2004/199/CE, 2004/226/CE, 2004/230/CE, 2004/233/CE, 2004/235/CE, 2004/252/CE, 2004/315/CE, 2004/320/CE e 2004/448/CE, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64, nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)   GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)   GU L 13 del 20.1.2004, pag. 32.

(3)   GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15.

(4)   GU L 64 del 2.3.2004, pag. 41.

(5)   GU L 68 del 6.3.2004, pag. 36.

(6)   GU L 70 del 9.3.2004, pag. 41.

(7)   GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30.

(8)   GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86.

(9)   GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45.

(10)   GU L 100 del 6.4.2004, pag. 43.

(11)   GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75.

(12)   GU L 155 del 30.4.2004, pag. 80.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1)

Al punto 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0101: decisione 2004/101/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004 (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).»

2)

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0199: decisione 2004/199/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 41).»

3)

Ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0320: decisione 2004/320/CE della Commissione, del 31 marzo 2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75).»

4)

Al punto 61 (decisione 2001/106/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0252: decisione 2004/252/CE della Commissione, del 10 marzo 2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 45).»

5)

Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

—

32004 D 0063: decisione 2004/63/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003 (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 32),

—

32004 D 0230: decisione 2004/230/CE della Commissione, del 5 marzo 2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 41),

—

32004 D 0320: decisione 2004/320/CE della Commissione, del 31 marzo 2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75).»

6)

Dopo il punto 74 (decisione 2003/886/CE della Commissione) della parte 4.2 sono inseriti i seguenti punti:

«75.

32004 D 0226: decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 36).

76.

32004 D 0233: decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30), modificata da:

—

32004 D 0448: decisione 2004/448/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 80), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 64.

77.

32004 D 0235: decisione 2004/235/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 86).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni della presente decisione si applicano alle spedizioni verso la Norvegia.

78.

32004 D 0315: decisione 2004/315/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri conformemente alla direttiva 64/432/CEE (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 43).»

7)

Nella parte 4.2, i punti 32 (decisione 95/161/CE della Commissione), 55 (decisione 2000/330/CE della Commissione) e 62 (decisione 2001/296/CE della Commissione) sono soppressi.

8)

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 4.2, i punti 53 (decisione 2002/544/CE della Commissione) e 54 (decisione 2002/907/CE della Commissione) sono soppressi.


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