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Document 22005A0722(04)

Protocollo all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari

GU L 192 del 22.7.2005, p. 23–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 315–328 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2005/520/oj

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22005A0722(04)

Protocollo all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 22/07/2005 pag. 0023 - 0029


Protocollo

all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

da una parte, e

l’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall’altra,

in appresso denominate "le parti contraenti",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) L’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (in appresso denominato "l’ASA") è stato firmato tramite uno scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

(2) Il consiglio europeo di Copenaghen, del dicembre 2002, ha confermato la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, in quanto potenziali candidati, e ha sottolineato la propria determinazione a sostenerne gli sforzi di avvicinamento all’Unione europea.

(3) Il consiglio europeo di Salonicco, del giugno 2003, ha riconosciuto che il processo di stabilizzazione e di associazione continuerà a costituire il quadro per il percorso che i paesi dei Balcani occidentali dovranno seguire in vista della loro futura adesione e ha approvato "L’Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l’integrazione europea", che mira a rafforzare ulteriormente le relazioni privilegiate fra l’UE e i Balcani occidentali mettendo a frutto l’esperienza dell’allargamento.

(4) L’Agenda di Salonicco ha invitato i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ad agenzie e programmi comunitari conformemente ai principi sanciti per la partecipazione dei paesi candidati allo scopo di familiarizzare i paesi suddetti e i loro cittadini con le politiche e i metodi di lavoro dell’Unione, ancorandoli così più saldamente all’UE e incoraggiandoli sulla via dell’integrazione europea.

(5) L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha manifestato il proprio interesse a partecipare a vari programmi comunitari.

(6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario, devono essere stabilite nell’ambito di un accordo tra la Commissione delle Comunità europee, che agisce a nome della Comunità, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzata a partecipare ai seguenti programmi comunitari:

1. i programmi comunitari in corso elencati nell’allegato, che saranno aperti alla partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia una volta entrato in vigore il presente accordo (in appresso denominato "l’accordo");

2. i programmi comunitari che saranno istituiti o prorogati dopo l’entrata in vigore dell’accordo e che contengono una clausola di apertura relativa alla partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un protocollo d’intesa tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Se l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sollecita l’assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all’assistenza all’Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l’impiego, da parte dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento.

Articolo 6

Il protocollo d’intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo e le verifiche finanziari sono effettuati dalla Commissione europea, dall’OLAF e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all’OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

Articolo 7

Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato.

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti contraenti possono riesaminare l’attuazione dell’accordo stesso sulla base dell’effettiva partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a uno o più programmi comunitari.

Articolo 9

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 10

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui viene ricevuta, per via diplomatica, l’ultima notifica scritta con la quale ciascuna parte contraente informa l’altra dell’avvenuto espletamento della procedura di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 11

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ad eccezione del maltese.

2. Quando le istituzioni dell’Unione europea saranno tenute a pubblicare tutti gli atti ufficiali in maltese nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il presente accordo sarà redatto in duplice copia anche in maltese.

3. Ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

Articolo 12

Il presente accordo e il relativo allegato costituiscono parte integrante dell’ASA.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il governo della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Per la Comunità europea

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ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI COMUNITARI IN CORSO DI CUI ALL’ARTICOLO 1

- Combattere le discriminazioni (2001-2006) [1]

- Combattere l’emarginazione sociale (2002-2006) [2]

- Attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori (2004-2007) [3]

- Programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (2004-2006) [4]

- Programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (2004-2006) [5]

- Programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) [6]

- Cultura 2000 (2000-2006) [7]

- Dogana (2003-2007) [8]

- Daphne II (2004-2008) [9]

- eContent Plus (2004-2008) [10]

- eLearning (2004-2006) [11]

- Erasmus Mundus (2004-2008) [12]

- Fiscalis (2003-2007) [13]

- Parità tra donne e uomini (2001-2006) [14]

- Hercule (2004-2006) [15]

- Energia intelligente — Europa (2003-2006) [16]

- LIFE (2000-2006) [17]

- Leonardo da Vinci II (2000-2006) [18]

- Marco Polo (2003-2010) [19]

- MEDIA Plus [20]/MEDIA formazione [21] (2001-2006)

- Safer Internet plus (2005-2008) [22]

- Sesto programma quadro di RST (2002-2006) [23]

- Socrate II (2000-2006) [24]

- Gioventù (2000-2006) [25]

[1] Cfr. la decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

[2] Cfr. la decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d’azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l’emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

[3] Cfr. la decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1).

[4] Cfr. la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31).

[5] Cfr. la decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

[6] Cfr. la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

[7] Cfr. la decisione n. 508/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma "Cultura 2000" (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1) e la decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma "Cultura 2000" (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3).

[8] Cfr. la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2003, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

[9] Cfr. la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

[10] Non ancora adottato. Cfr. COM(2004) 96 definitivo, 2004/0025 (COD).

[11] Cfr. la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l’effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9).

[12] Cfr. la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

[13] Cfr. la decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi d’imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1).

[14] Cfr. la decisione n. 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22).

[15] Cfr. la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

[16] Cfr. la decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

[17] Cfr. il regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1).

[18] Cfr. la decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci" (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

[19] Cfr. il regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (programma Marco Polo) (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1).

[20] Cfr. la rettifica della decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82) (GU L 13 del 17.1.2001, pag. 34), modificata dalla decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 4).

[21] Cfr. la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1) modificata dalla decisione n. 845/2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1).

[22] Non ancora adottato. Cfr. COM(2004) 91 definitivo, 2004/0023 (COD).

[23] Cfr. la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

[24] Cfr. la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione "Socrate" (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1).

[25] Cfr. la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d’azione comunitaria "Gioventù" (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).

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