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Document 22005A0128(01)

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

GU L 26 del 28.1.2005, p. 3–220 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/40/oj

Related Council decision

22005A0128(01)

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 28/01/2005 pag. 0001 - 0002


Accordo di stabilizzazione e di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,

- sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

- sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Croazia,

- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia.

Articolo 4

La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

1. L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

Articolo 6

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 7

Viene instaurato nell'ambito del presente accordo il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

- la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea,

- una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti,

- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Articolo 8

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 9

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

Articolo 10

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

Articolo 12

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

- il dialogo politico,

- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC,

- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo,

- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

Articolo 13

Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione

La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La Croazia può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 15

1. Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002.

4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 16

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23.

3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 17

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la comunità e la croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto eqivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 20

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 21

La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Articolo 22

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

Articolo 23

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 24

Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia.

2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 051191, 230120 ed ex190220 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici").

Articolo 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9400 tonnellate, espresse in peso carcasse.

a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. I contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato.

b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c).

c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

ii) riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

iii) riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti.

Articolo 28

Prodotti della pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

Articolo 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1o gennaio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 33

Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b.

Articolo 34

Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo.

Articolo 37

Dumping

1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

Articolo 38

Clausola di salvaguardia generale

1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

2. La Comunità e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

Articolo 39

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure

b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il più presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Croazia, a seconda della parte interessata, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 40

Monopoli di Stato

La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 41

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Articolo 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 43

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

Articolo 44

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 45

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 46

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 47

1. Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

Articolo 48

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società croata" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Croazia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Croazia viene considerata una società comunitaria o croata se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia;

b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunità;

e) per "attività" si intendono quelle economiche;

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino croato" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia;

h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunità e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni;

i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 49

1. La Croazia agevola l'esecuzione di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

i) per lo stabilimento di società croate sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii) per l'attività delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia;

b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società croate nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo;

c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di società comunitarie.

Articolo 50

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

Articolo 51

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 52

1. Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 53

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Croazia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

Articolo 54

1. Una società comunitaria o una società croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e croati, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Croazia di cittadini croati o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società croata oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Croazia.

Articolo 55

Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può, a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure

- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure

- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

i) cessano di applicarsi al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,

ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini croati.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 56

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 57

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Articolo 58

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti:

1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunità.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

d) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6. La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

Articolo 59

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia.

Articolo 60

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati. Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per estendere tali diritti ai settori di cui all'allegato VII.

Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Croazia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Croazia, la Comunità e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

6. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 61

1. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 63

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

Articolo 64

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini croati e società o cittadini della Comunità.

Articolo 65

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 66

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 67

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 68

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 69

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunità. La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario.

2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso. Inizialmente, esso si concentrerà in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunità europee e la Croazia dovranno concordare. La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 70

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Croazia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Croazia, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

4. La Croazia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

6. La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunità europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni croate e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 71

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 72

Appalti pubblici

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società croate, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo croato avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Croazia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Croazia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68.

Articolo 73

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1. La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità;

- concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità;

- promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

- incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

Articolo 74

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunità;

- una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti;

- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

TITOLO VII

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

INTRODUZIONE

Articolo 75

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 76

Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

- la redazione della normativa;

- una maggiore efficienza delle istituzioni;

- la formazione del personale;

- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

3. La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento";

- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 77

Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

- la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO E LE DROGHE ILLECITE

Articolo 78

Lotta al riciclaggio del denaro

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

Articolo 79

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:

- elaborazione delle normative e delle politiche nazionali;

- creazione di enti e centri di informazione;

- formazione di personale;

- ricerca nel campo della droga;

- prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

Articolo 80

Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- tratta di esseri umani;

- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;

- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

- contrabbando;

- traffico illecito di armi;

- terrorismo.

La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.

2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;

- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;

- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;

- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 81

1. La Comunità e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Articolo 82

Politica economica

1. La Comunità e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Croazia collaborano per procedere a:

- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di know-how e l'accesso a nuove tecnologie.

3. Su richiesta delle autorità croate, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo 83

Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia. Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario.

2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato;

- procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore;

- fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari;

- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

- garantire il carattere riservato dei dati personali;

- potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo.

3. La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione.

Articolo 84

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia.

La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;

- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;

- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;

- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge;

- traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia;

- creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali;

- scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile;

- uniformazione dei documenti di revisione contabile;

- formazione e consulenze.

Articolo 85

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia;

- all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

- una migliore tutela degli investimenti.

Articolo 86

Cooperazione industriale

1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

Articolo 87

Piccole e medie imprese

Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Croazia.

Articolo 88

Turismo

1. La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how;

- lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;

- l'esame di progetti turistici regionali.

Articolo 89

Dogane

1. Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU);

- il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;

- lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale;

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine.

- l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata;

- la formazione dei funzionari doganali.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 90

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali.

Articolo 91

Cooperazione nel settore sociale

1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

3. La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.

4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

Articolo 92

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformità delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia.

Articolo 93

Pesca

La Comunità e la Croazia valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.

Articolo 94

Istruzione e formazione

1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia.

2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.

3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione in Croazia.

Articolo 95

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

Articolo 96

Informazione e comunicazione

La Comunità e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni più specialistiche.

Articolo 97

Cooperazione nel settore audiovisivo

1. Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

2. La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario.

Articolo 98

Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

1. Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

- elaborazione di politiche;

- aspetti giuridici e normativi;

- potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato;

- ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale;

- cooperazione internazionale;

- cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione;

- coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

Articolo 99

Società dell'informazione

Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Croazia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Le autorità croate, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

Le autorità croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

Articolo 100

Trasporti

1. Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n. 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di:

- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;

- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;

- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;

- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

2. I settori di cooperazione prioritari sono:

- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;

- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;

- il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali;

- il trasporto combinato strada-ferrovia;

- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;

- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;

- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni;

- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

Articolo 101

Energia

1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.

2. La cooperazione prevede in particolare:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

- definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore;

- lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario.

Articolo 102

Sicurezza nucleare

1. Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

- miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione;

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

- gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari;

- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

- problemi inerenti al ciclo del combustibile;

- salvaguardia del materiale radioattivo;

- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo;

- responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

Articolo 103

Ambiente

1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

- qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri;

- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero;

- controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni;

- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici;

- produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia;

- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;

- sicurezza degli impianti industriali;

- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989);

- impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;

- tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversità;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente;

- realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

- ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie;

- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce;

- cooperazione a livello regionale e internazionale;

- istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;

- reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze;

- esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe;

- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

Articolo 104

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione riguarda:

- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;

- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Articolo 105

Sviluppo regionale e locale

Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 106

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 107, e 109, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 107

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Croazia.

L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n. 6.

Articolo 108

Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

Articolo 109

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 110

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 111

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

Articolo 113

Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 114

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia.

2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

Articolo 115

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Articolo 116

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 117

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 118

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 119

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 120

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 121

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43.

Articolo 122

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

Articolo 123

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 124

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 125

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

Articolo 126

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia.

Articolo 127

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 128

Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 129

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Articolo 130

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Croazia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, nonché delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n. 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

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