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Document 22004D0124

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 64 del 10.3.2005, p. 41–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/124(2)/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 97/830/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/551/CE della Commissione, del 22 luglio 2003, recante modifica della decisione 97/830/CE che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (5), rettificata dalla GU L 98 del 2.4.2004, pag. 61, e dalla GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 135.

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2174/2003 della Commissione, del 12 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto concerne le aflatossine (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration-metile (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/121/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos (10), rettificata dalla GU L 28 del 31.1.2004, pag. 30.

(11)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (12), rettificata dalla GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92.

(13)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola (19).

(20)

La direttiva 2003/114/CE abroga la direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2174/2003 e (CE) n. 242/2004, delle direttive 2003/89/CE, 2003/113/CE, rettificata dalla GU L 98 del 2.4.2004, pag. 61, e dalla GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 135, 2003/114/CE, 2003/115/CE, 2003/118/CE, 2003/121/CE, 2004/1/CE, 2004/2/CE, rettificata dalla GU L 28 del 31.1.2004, pag. 30, 2004/4/CE, rettificata dalla GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92, 2004/5/CE, 2004/6/CE, 2004/13/CE, 2004/14/CE e 2004/16/CE, delle decisioni 97/830/CE e 2003/551/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (20).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 19.

(2)  GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30.

(3)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 43.

(4)  GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15.

(5)  GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 24.

(6)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 12.

(7)  GU L 327 del 16.12.2003, pag. 25.

(8)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 38.

(9)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45.

(10)  GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10.

(11)  GU L 14 del 21.1.2004, pag. 19.

(12)  GU L 15 del 22.1.2004, pag. 25.

(13)  GU L 15 del 22.1.2004, pag. 31.

(14)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58.

(15)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 65.

(16)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 46.

(17)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48.

(18)  GU L 42 del 13.2.2004, pag. 3.

(19)  GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.

(20)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 124/2004

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue.

1.

Al punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0089: direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).»

2.

Al punto 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0118: direttiva 2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003 (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 25).»

3.

Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32003 L 0113: direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003 (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 24), rettificata dalla GU L 98 del 2.4.2004, pag. 61, e dalla GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 135,

32003 L 0118: direttiva 2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003 (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 25),

32004 L 0002: direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004 (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10), rettificata dalla GU L 28 del 31.1.2004, pag. 30

4.

Al punto 54h (direttiva 93/10/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0014: direttiva 2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).»

5.

Al punto 54j (direttiva 93/43/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0004: direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 25), rettificata dalla GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92

6.

Al punto 54z (direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0115: direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 65).»

7.

Al punto 54s (direttiva 98/53/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0121: direttiva 2003/121/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 38).»

8.

Al punto 54zb (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0114: direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58).»

9.

Il testo del punto 4 (direttiva 67/427/CEE del Consiglio) è soppresso.

10.

Al punto 54zi (direttiva 2001/15/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 L 0005: direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004 (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 19).»

11.

Al punto 54zn (regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32003 R 2174: regolamento (CE) n. 2174/2003 della Commissione, del 12 dicembre 2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 12),

32004 R 0242: regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004 (GU L 42 del 13.2.2004, pag. 3).»

12.

Al punto 54zt (direttiva 2002/16/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 L 0013: direttiva 2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 46).»

13.

Al punto 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 L 0001: direttiva 2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45).»

14.

Dopo il punto 54zzk (decisione 2003/602/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:

«54zzl.

397 D 0830: decisione 97/830/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30), modificata da:

32003 D 0551: decisione 2003/551/CE della Commissione, del 22 luglio 2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 43).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

All'allegato II è aggiunto il seguente testo:

“Stato membro

Punto di entrata

Islanda

Reykjavík (porto, aeroporto), Akranes (porto), Ísafjörður (porto, aeroporto), Sauðárkrókur (porto, aeroporto), Siglufjörður (porto, aeroporto), Akureyri (porto, aeroporto), Húsavík (porto, aeroporto), Seyðisfjörður (porto, aeroporto), Neskaupstaður (porto, aeroporto), Eskifjörður (porto, aeroporto), Vestmannaeyjar (porto, aeroporto), Keflavik (porto, aeroporto), Hafnarfjörður (porto), Egilsstaðir (aeroporto), Höfn í Hornafirði (porto, aeroporto), Þorlákshöfn (porto), Borgarnes (porto, aeroporto), Stykkishólmur (porto, aeroporto), Búðardalur (porto, aeroporto), Paktreksfjörður (porto, aeroporto), Bolungavík (porto, aeroporto), Hólmavík (porto, aeroporto), Blönduós (porto, aeroporto), Ólafsfjörður (porto, aeroporto), Vík í Mýrdal (porto, aeroporto), Hvolsvöllur (porto, aeroporto), Selfoss (porto, aeroporto), Kópavogur (porto, aeroporto)

Liechtenstein

Posto di frontiera di Schaanwald

Norvegia

Oslo”

54zzm.

32004 L 0006: direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 31).

54zzn.

32004 L 0016: direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola (GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16).»


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