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Document 22004D0120

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 64 del 10.3.2005, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/120(2)/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/831/CE della Commissione, del 20 novembre 2003, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/839/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/904/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/912/CE del Consiglio, 17 dicembre 2003, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità (6).

(7)

La decisione 2003/774/CE abroga la decisione 93/25/CEE (7) della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.

(8)

La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/774/CE, 2003/831/CE, 2003/839/CE, 2003/904/CE e 2003/912/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.

(2)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.

(3)  GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61.

(4)  GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21.

(5)  GU L 340 del 24.12.2003, pag. 69.

(6)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 112.

(7)  GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 120/2004

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1.

Nella parte 1.2, ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 D 0831: decisione 2003/831/CE della Commissione, del 20 novembre 2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61).»

2.

Nella parte 4.2, al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 D 0839: decisione 2003/839/CE della Commissione, del 21 novembre 2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21).»

3.

Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) viene inserito il testo seguente:

«, modificata da:

32003 D 0904: decisione 2003/904/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 69).»

4.

Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«56.

32003 D 0904: decisione 2003/904/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 69).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

5.

Nella parte 6.2, dopo il punto 46 (decisione 2003/470/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«47.

32003 D 0774: decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

6.

Nella parte 6.2, il punto 12 (decisione 93/25/CEE) è soppresso.

7.

Nella parte 8.1, al punto 18 (decisione 95/408/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 D 0912: decisione 2003/912/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 112).»


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