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Document 22004D0077
2004/77/: Decision of the EEA Joint Committee No 77/2004 of 8 June 2004 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
2004/77/: Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
2004/77/: Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
GU L 349 del 25.11.2004, p. 36–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
25.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 77/2004
dell’8 giugno 2004
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere motoscafo (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 56m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32003 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1).». |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1726/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
S. GILLESPIE
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.