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Document 22004D0076
2004/76/: Decision of the EEA Joint Committee No 76/2004 of 8 June 2004 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
2004/76/: Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
2004/76/: Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
GU L 349 del 25.11.2004, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
25.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 76/2004
dell’8 giugno 2004
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 26d (regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione) è inserito il punto seguente:
«26e. |
32003 R 2327: regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30). Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come segue:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2327/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
S. GILLESPIE
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.