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Document 22004D0076

    2004/76/: Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2004, dell’8 giugno 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 349 del 25.11.2004, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/76(2)/oj

    25.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/34


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 76/2004

    dell’8 giugno 2004

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dall’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 26d (regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione) è inserito il punto seguente:

    «26e.

    32003 R 2327: regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30).

    Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come segue:

    a)

    l’allegato II del regolamento diventa l’allegato III;

    b)

    il testo seguente è inserito dopo l’allegato I del regolamento:

    “ALLEGATO II

    Punti disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006

     

    2004

    2005

    2006

    Islanda

    572

    544

    515

    Liechtenstein

    104 000

    98 527

    93 053

    Norvegia

    26 299

    24 915

    23 531”

    »

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 2327/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 giugno 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    S. GILLESPIE


    (1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

    (2)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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