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Document 22004A0225(02)

    Intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

    GU L 57 del 25.2.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/arrang/2004/182/oj

    Related Council decision

    22004A0225(02)

    Intesa amministrativa in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 25/02/2004 pag. 0017 - 0018


    Intesa amministrativa in forma di scambio di lettere

    tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

    A. Lettera della Comunità europea

    Signor ...,

    Mi pregio di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione della Confederazione svizzera e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia(1), si è concordato quanto segue.

    1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

    I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

    Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

    2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera in transito attraverso l'Austria sono assegnati

    140992 punti per il 2004,

    133572 punti per il 2005 e

    126151 punti per il 2006.

    Un quinto dei punti è distribuito sotto forma cartacea.

    3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo fra il capo del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco, concluso il 9 settembre 1999.

    Se necessario, il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

    4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

    Esso si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2004.

    L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile(2).

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

    B. Lettera della Confederazione svizzera

    Signor ...,

    In riferimento alla Sua precedente lettera, in cui mi informa di quanto segue:

    "Mi pregio di informarLa che, a seguito dei negoziati fra la delegazione della Confederazione svizzera e la delegazione della Comunità europea a norma dell'articolo 11 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia(3), si è concordato quanto segue.

    1) Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria indipendentemente dal fatto che circolino carichi o a vuoto.

    I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

    Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

    2) Agli automezzi pesanti immatricolati in Svizzera in transito attraverso l'Austria sono assegnati

    140992 punti per il 2004,

    133572 punti per il 2005 e

    126151 punti per il 2006.

    Un quinto dei punti è distribuito sotto forma cartacea.

    3) Le modalità di applicazione e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle indicate nell'accordo fra il capo del dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera e il ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'impiego del sistema di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco, concluso il 9 settembre 1999.

    Se necessario, il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adotta le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

    4) Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo all'espletamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

    Esso si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2004.

    L'accordo scade allo scadere del regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile(4).

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente."

    Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

    (1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

    (2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

    (3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

    (4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 30.

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